Legge Bilancio, subemendamenti M5S: prelievo al 15% sulla parte della vincita eccedente 25 euro e Preu all’11,9% dal 1º gennaio 2021 per le Vlt

In Commissione Bilancio al Senato sono stati presentati diversi subemendamenti relativi all’emendamento 17.1000 del Governo. Ecco tutti quelli che intervengono sul settore dei giochi:

Santillo, Pirro (M5S)

All’emendamento 17.1000, al 1° capoverso,  sostituire le parole: «65 milioni di euro annui», con le seguenti: «75 milioni di euro per l’anno 2020, 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

        Conseguentemente:

        a) Per la quota parte di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021:

            1) Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 dell’articolo 1 sono abrogati.

            2) All’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

                I) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all’attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell’Agenzia per la coesione territoriale.»;

                II) al comma 13, primo periodo, le parole da: «, anche attraverso il ricorso alla Struttura» fino alla fine del periodo sono soppresse.

        b) Per la restante quota parte di 55 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

        Conseguentemente dopo il capoverso «L’articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

”Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma”».

Matrisciano, Pirro (M5S)

All’emendamento 17.1000, al 1° capoverso, sostituire le parole: «65 milioni di euro annui», con le seguenti: «75 milioni di euro per l’anno 2020, 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

        Conseguentemente dopo il capoverso «L’articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

”Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma”».

Pirro (M5S)

All’emendamento 17.1000, dopo il primo capoversoaggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

”Art. 17-bis.

(Miglioramenti economici per il personale scolastico)

        1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020”».

        Conseguentemente, dopo il capoverso «l’articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

”Art. 93-bis.

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e misura del payout)

        1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 11,3 per cento dal 10 febbraio 2020 e all’11,9 per cento dal 1º gennaio 2021. L’aliquota prevista dal presente articolo sostituisce quella prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

        2. Per gli apparecchi di cui al comma 1, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out), di cui all’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissata in misura non inferiore al 79 per cento. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”».

Pirro (M5S)

All’emendamento 17.1000, dopo il 1° capoversoaggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l’articolo 17 aggiungere il seguente:

”Art. 17-bis.

(Miglioramenti economici per il personale scolastico).

        1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020.”».

        Conseguentemente, dopo il capoverso «All’articolo 91», inserire il seguente:

        «Conseguentemente, dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

”Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita – Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e ‘SiVinceTutto SuperEnalotto’, lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma.”».

Pirro (M5S)

All’emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L’articolo 87» con il seguente: «L’articolo 87 è sostituito dal seguente:

”Art. 87.

(Detassazione incrementi retributivi ccnl)

        1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

        ‘182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182′.

        2. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 507,7 milioni di euro per l’anno 2020, 667,2 milioni di euro per l’anno 2021, 662,1 milioni di euro per l’anno 2022, 154,4 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all’articolo 93-bis”».

        Conseguentemente dopo il capoverso «L’articolo 91 », aggiungere il seguente: «Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

”Art. 93-bis.

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e misura del payout)

        1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 11,3 per cento dal 10 febbraio 2020 e all’11,9 per cento dal 1º gennaio 2021. L’aliquota prevista dal presente articolo sostituisce quella prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

        2. Per gli apparecchi di cui al comma 1, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out), di cui all’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissata in misura non inferiore al 79 per cento. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”».

Pirro (M5S)

All’emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L’articolo 87 è soppresso» con il seguente: «Sostituire l’articolo 87 con il seguente:

”Art. 87.

(Detassazione incrementi retributivi ccnl)

        1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

        ‘182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182′.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 507,7 milioni di euro per l’anno 2020, 667,2 milioni di euro per l’anno 2021, 662,1 milioni di euro per l’anno 2022, 154,4 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all’articolo 93-bis.”».

        Conseguentemente, dopo il capoverso «All’articolo 91» inserire il seguente: «Conseguentemente, dopo l’art. 93 aggiungere il seguente:

”Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1 è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma”».

Quest’ultimo è stato dichiarato inammissibile per inidoneità della copertura.

cdn/AGIMEG