Grecia: slitta ad agosto il via libera al progetto di legge sul gioco online. Bloccato da Malta in Commissione Ue con un parere circostanziato

Un parere circostanziato inviato da Malta, ha bloccato temporaneamente l’iter del Progetto di regolamentazioni tecniche relative alle “Riforme del mercato dei giochi d’azzardo online – modifica alla legge 4002/2011” della Grecia. Il periodo di stand still era iniziato nel mese di aprile e doveva terminare oggi, ma Malta ne ha rinviato il via libera al 2 agosto con l’invio di un parere circostanziato. Il presente progetto di regolamentazioni tecniche concerne le “Riforme del mercato dei giochi d’azzardo online – modifica alla legge 4002/2011” e più specificatamente: relativamente all’articolo 1, sono state effettuate sostituzioni e aggiunte necessarie alle parole chiave e alle definizioni tecniche contenute nella legge originale del 2011 mediante modifica dell’articolo 25 della legge 4002/2011, al fine di aggiornarli e adattarli al mercato greco dei giochi d’azzardo online. A titolo indicativo, si introduce il concetto chiave di “titolare di una licenza relativa al gioco d’azzardo online” nell’ambito di un nuovo quadro normativo riguardante il rilascio della licenza e il funzionamento di tale mercato. Si introduce il concetto di “altri giochi online” come una categoria speciale di giochi le cui licenze possono essere ottenute nell’ambito di una nuova procedura, e si aggiunge inoltre il termine “associati” per designare una categoria separata di persone che assistono il titolare della licenza relativa al gioco d’azzardo. Relativamente all’articolo 2, dato che, fino ad ora, non sono state definite disposizioni per distinguere i diversi tipi di licenze, tale articolo suddivide le licenze relative al gioco d’azzardo online in due categorie che corrispondono a due tipi di licenze: a) una licenza per i giochi di scommesse, vale a dire scommesse sportive e non; e b) una licenza per altri giochi online. Relativamente all’articolo 3, il paragrafo 1 di tale articolo stabilisce, attualmente, che i regolamenti sul gioco d’azzardo debbano essere adottati mediante decisione del ministro delle Finanze, a seguito di una raccomandazione a tale scopo da parte della Commissione ellenica del gioco (CEG), e non mediante emanazione di decreti presidenziali, come avveniva fino ad ora. La modifica proposta è ritenuta necessaria considerata la velocità degli sviluppi tecnologici in questo settore specifico. All’articolo 3, i paragrafi da 2 a 8 apportano modifiche legate alla redazione legislativa e alle aggiunte necessarie su questioni specifiche stabilite nei regolamenti sul gioco d’azzardo, affinché tali disposizioni siano conformi al nuovo modello di licenza. Relativamente all’articolo 4, le disposizioni aggiornano i requisiti tecnici del sistema informatico di supervisione e controllo (SISC), il quale sarà definito nei regolamenti sul gioco d’azzardo, e stabiliscono espressamente che i giochi d’azzardo online possono essere praticati solamente su sistemi e moduli collegati al SISC a cui la CEG ha accesso. Relativamente all’articolo 5, la modifica proposta al paragrafo 1 include gli istituti di moneta elettronica tra gli istituti in cui i giocatori possono avere un conto su cui depositare le vincite derivanti dai giochi d’azzardo online. Il paragrafo 2 stabilisce che i regolamenti sul gioco d’azzardo definiscano l’importo di cui i titolari di una licenza relativa al gioco d’azzardo online debbano disporre presso un istituto di credito o di pagamento o di moneta elettronica, in base al tipo di licenza. L’articolo 6 sostituisce l’articolo 34 della legge 4002/2011 riguardante la tutela dei dati personali conservati dalla CEG e dai titolari di una licenza relativa al gioco d’azzardo online, affinché sia conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) alla luce della nuova procedura di rilascio della licenza per i giochi d’azzardo online. L’articolo 7 introduce una nuova procedura di rilascio della licenza di cui lo Stato greco ha competenza esclusiva. Ai sensi del paragrafo 2, possono essere rilasciati due tipi di licenze nel quadro di questo nuovo sistema di licenze aperto: a) una licenza per i giochi di scommesse, vale a dire scommesse sportive e non; e b) una licenza per altri giochi online; si stabiliscono inoltre le caratteristiche principali di tali licenze. Si prevede espressamente che a ogni potenziale titolare di una licenza possano essere concessi entrambi i tipi di licenza senza alcuna limitazione al numero finale di licenze rilasciate. Il paragrafo 3 dell’articolo proposto stabilisce espressamente che la licenza relativa ai giochi d’azzardo online debba essere rilasciata su decisione della CEG. I paragrafi da 4 a 7 definiscono i contributi esigibili per la partecipazione alla procedura di rilascio della licenza, nonché il costo di ciascun tipo di licenza, la durata delle licenze e le condizioni di rinnovo. Relativamente all’articolo 8, alla legge 4002/2011 è inserito l’articolo 45A, concernente un registro degli associati creato e mantenuto dalla CEG; si stabiliscono altresì la procedura e le condizioni per la registrazione e la cancellazione degli associati dal registro stesso al fine di garantire la trasparenza e l’affidabilità dei giochi d’azzardo online. L’articolo 9 modifica nuovamente le condizioni per la partecipazione alla procedura di rilascio della licenza. Le compagnie con un capitale sociale versato di almeno 200 000 EUR continuano ad essere la sole a poter partecipare alla procedura, e si definiscono inoltre limitazioni specifiche alla partecipazione di persone giuridiche richiedenti la licenza, nonché di tutte le persone partecipanti a tali entità giuridiche. Si stabilisce espressamente che i potenziali titolari della licenza sono tenuti a gestire i giochi d’azzardo su siti web il cui nome di dominio termina in .gr. Dovrebbe essere chiarito che ogni potenziale titolare della licenza può detenere fino a due licenze di tipo differente per sito web. Se il potenziale titolare della licenza desidera presentare domanda per più autorizzazioni dello stesso tipo, è obbligato a pagare il contributo corrispondente. Infine, una licenza non può in alcun caso fare riferimento a più di un sito web. Se i potenziali titolari della licenza hanno i loro uffici registrati fuori dalla Grecia, sono tenuti a installare un server sicuro in Grecia che sia collegato alla CEG al fine di salvaguardare il meccanismo di controllo. L’organismo competente per il rilascio delle licenze relative ai giochi d’azzardo è la CEG ed è precisato il momento in cui il contributo è esigibile. È obbligatorio presentare una lettera di garanzia, e si definiscono i documenti giustificativi che corredano la domanda come condizione per il rilascio della licenza. Le disposizioni dell’articolo 10 concernono obblighi generali imposti a tutte le persone che acquisiscono una licenza relativa al gioco d’azzardo online ai sensi della nuova procedura. Per i titolari delle licenze relative ad altri giochi d’azzardo online sussiste l’obbligo specifico di notificare alla CEG la loro eventuale intenzione di praticare una nuova tipologia di “altro gioco online” in aggiunta a quelli inclusi nella domanda originale per quel tipo di licenza. Infine, questioni specifiche devono essere disciplinate mediante decisione della CEG o nei regolamenti sul gioco d’azzardo. Relativamente all’articolo 11, il paragrafo 7 aggiorna la procedura di redazione e revisione della “lista nera” dei fornitori di giochi d’azzardo non provvisti di licenza, affinché sia conforme al nuovo sistema di rilascio di licenza, di organizzazione e gestione dei giochi d’azzardo online. Relativamente all’articolo 12, l’articolo 49 della legge 4002/2001 è modificato inserendo gli istituti di moneta elettronica autorizzati tra i fornitori di servizi di pagamento per i pagamenti derivanti dalla partecipazione ai giochi d’azzardo. Inoltre, il nuovo paragrafo 6 precisa che tali fornitori sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle transazioni dei titolari di licenze relative al gioco d’azzardo, dei titolari di schede giocatore individuali e dei cont i dei giocatori online mediante il Sistema dei registri di conti bancari e di pagamento (SRCBP) gestito dalla Segreteria generale per i sistemi di informazione. Relativamente all’articolo 13, il nuovo paragrafo 2, dell’articolo 50, della legge 4002/2011, stabilisce a) che al fine di ottenere e rinnovare una licenza relativa al gioco d’azzardo per macchine da gioco e per il funzionamento di tali macchine, il prezzo per i giochi d’azzardo giocati usando suddette macchine da gioco deve essere pagato ai sensi dell’articolo 39 della legge; e b) che per partecipare alla procedura per l’ottenimento della licenza relativa al gioco d’azzardo online si deve pagare il contributo di cui all’articolo 45, paragrafo 4. Inoltre, si sostituisce il primo trattino del paragrafo 7, il paragrafo 10 è soppresso e si sostituisce l’articolo 50, paragrafo 11. L’articolo 14 modernizza le modalità di tassazione dei giocatori online. Si introduce una tariffa forfettaria di tassazione al 10 % e si abbandona l’uso di colonne e sessioni dei giocatori. L’articolo 15 include disposizioni transitorie concernenti a) le imprese fornitrici di servizi di scommesse e di gioco online, regolarmente stabilite negli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, in possesso di una regolare licenza operativa e di una licenza per tali servizi, e che entro il 31 dicembre 2011 hanno presentato una domanda volontaria per aderire al regime fiscale; e b) i titolari di licenze per il gioco d’azzardo, al fine di garantire che la CEG possa accedere ai loro sistemi e moduli fin tanto che il sistema SISC sia installato e funzionante. L’articolo 16 riguarda l’entrata in vigore della legge. La presente legge incrementa e modernizza in maniera significativa il quadro normativo del mercato dei giochi d’azzardo poiché tiene conto sia della realtà greca che delle migliori pratiche internazionali. cdn/AGIMEG