Giochi, Tar Sardegna accoglie ricorso contro distanziometro: “Troppi luoghi sensibili espellono il gioco da aree urbana e danneggiano attività economica”

“La molteplicità dei punti sensibili, dell’ampiezza delle aree circostanti precluse e della limitata estensione del centro abitato di Golfo Aranci si traduce sostanzialmente in un divieto di esercitare l’attività all’interno dell’area urbana con evidenti ricadute su un’attività preesistente e sotto il profilo del periculum in mora”. Con queste motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di una sala giochi contro il Comune di Golfo Aranci (SS) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza del Sindaco avente d oggetto “ubicazione e orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago installati negli esercizi autorizzati e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”. “Ritenuto che l’istanza cautelare meriti accoglimento limitatamente alla parte in cui ha oggetto la decisione del Comune resistente di individuare svariati “punti sensibili” a partire dei quali si dipartono le zone del territorio comunale in cui è vietato l’esercizio delle sale giochi, giacché tale nuova disciplina -in considerazione della molteplicità dei predetti “punti sensibili”, dell’ampiezza delle aree circostanti precluse e della limitata estensione del centro abitato di Golfo Aranci- si traduce sostanzialmente in un divieto di esercitare l’attività all’interno dell’area urbana, tra l’altro incidente in modo retroattivo su un’attività preesistente, con evidenti ricadute anche sotto il profilo del periculum in mora. Ritenuto che ogni valutazione sulle ulteriori limitazioni introdotte dall’ordinanza impugnata, in relazione agli orari di apertura delle sale giochi, debba essere, invece, rinviata alla fase del merito, giacché dette limitazioni non hanno portata preclusiva allo svolgimento della relativa attività”, per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie in parte l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’ordinanza impugnata nella parte in cui vieta l’esercizio delle sale giochi nelle fasce territoriali individuate a partire dai “punti sensibili” indicati nell’ordinanza stessa. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 marzo 2018. lp/AGIMEG