Giochi: in GU “Modifiche al codice delle leggi antimafia”. Nel testo disposizioni per società di capitali concessionarie nel settore giochi pubblici

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 ottobre 2017, n. 161 riguardante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”. Tale provvedimento entrerà in vigore a partire dal 19 novembre 2017. Nel testo il riferimento ai giochi. In particolare tra le note dell’art. 27 riguardante le modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 viene trattato delle società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici. La documentazione antimafia deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico: “Per le società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto (per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati; per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico), la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonchè ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonchè ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. L’informazione antimafia – si legge nel testo – deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti”. cdn/AGIMEG