Dossier Legge Bilancio: “Effetti aumento Prelievo su AWP e VLT: calcoli divergenti la Relazione Tecnica ed il Prospetto. Necessari chiarimenti”. Ecco tutti i calcoli sugli interventi sui giochi

Dati divergenti sui calcoli relativi all’incremento del Preu per slot e vlt. Se infatti da una parte la relazione tecnica attribuisce +132,4 milioni nel 2020 e +126,7 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, dall’altra il prospetto riepilogativo attribuisce +308,9 milioni nel 2020 e +297,2 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Per questo motivo, sono necessari chiarimenti. E’ quanto sottolineato dal Dossier sui Profili Finanziari alla Legge di Bilancio. Ecco il testo integrale del Dossier con tutti i calcoli riguardanti i giochi. “Commi da 731 a 735 (Incremento del PREU e del prelievo sulle vincite) Normativa vigente. Ai sensi del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011 (cui fa rinvio, con novelle, l’articolo 10, comma 9, del DL n. 16 del 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012: – per gli apparecchi VLT, sulla parte della vincita eccedente euro 500 è applicata un’addizionale pari al 6 per cento (art. 5, comma 1, lett. a), del decreto direttoriale); – per i giochi numerici a totalizzatore (Superenalotto e giochi complementari) e per le lotterie istantanee è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500 (art. 6, comma 1, del decreto direttoriale). I predetti prelievi, a decorrere dal 1° ottobre 2017, sono stati elevati dal 6% al 12% (art. 6 del DL n. 50/2017). Le norme incrementano sia il PREU sia i prelievi su talune vincite da gioco (“tassa sulla fortuna”). Per quanto riguarda il PREU: vengono fissate nuove aliquote, sostitutive di quelle vigenti. Le aliquote vigenti sono state fissate, da ultimo, dal DL n. 124/2019 (decreto “fiscale”). Si riportano – aggiunge – le nuove aliquote in forma tabellare per agevolare la lettura e il confronto con la legislazione vigente e previgente:

Correlativamente, la misura minima del payout viene ridotta al 65% per le AWP e all’83% per le VLT. Le operazioni tecniche di adeguamento sono concluse entro diciotto mesi. Infine, viene abrogato l’art. 26 del DL 124/2019 (in corso di conversione al momento della stesura della presente scheda) che aveva disposto i sopra riportati incrementi del PREU. Per quanto riguarda la “tassa sulla fortuna”: – per gli apparecchi VLT, per la parte della vincita eccedente 200 euro, il prelievo viene incrementato dal 12 per cento al 20 per cento, dal 15 gennaio 2020; – per i giochi numerici a totalizzatore e per le lotterie istantanee, per la parte della vincita eccedente 500 euro, il prelievo viene incrementato dal 12 per cento al 20 per cento, dal 1° marzo 2020. Secondo la relazione illustrativa (riferita, comunque, al testo originario, poi modificato nel corso dell’esame parlamentare) le decorrenze sono state fissate in considerazione dei tempi tecnici necessari per le modifiche ai sistemi di gioco. Infine, si demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: ADM) la modifica della percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite”, continua. “Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma quanto segue – aggiunge -. Incremento PREU su apparecchi AWP. Sulla base degli ultimi dati in possesso dell’Agenzia, la raccolta per il 2019 è stimata pari a 23,025 miliardi. Considerando che rispetto all’aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (21,68%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 2,17 punti percentuali (totale 23,85%), il maggior gettito stimato su base annua, per il 2020, è pari a 499,6 milioni. In proposito si rammenta che il valore di 21,68% era stato fissato dal DL 4/2019
(art. 27). Il DL 124/2019 (art. 26, abrogato dalle norme ora in esame), nell’aumentare il PREU a decorrere dal 10 febbraio 2020, aveva però stabilito che le aliquote vigenti si sarebbero applicate fino al 9 febbraio 2020 nella misura, indicata dalla norma stessa, del 21,6 per cento. Dunque, la misura vigente prima del DDL di bilancio sarebbe, effettivamente, stata pari al 21,60% e non del 21,68%: in ogni caso, l’impiego come base di calcolo per la legislazione vigente di un’aliquota più elevata si traduce in una stima più prudenziale degli effetti finanziari, pertanto nel seguito della presente scheda si seguirà, senza apportare correzioni, l’impostazione della relazione tecnica che parte dal dato del 21,68%. La presente specificazione ha lo scopo di fungere da strumento di raccordo fra le varie relazioni tecniche susseguitesi, onde riconciliare i dati ivi recati. Per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022, considerando che l’aliquota prevista con decorrenza 1° gennaio 2021 è pari al 21,75%, la disposizione comporta l’aumento di 2,25 punti percentuali (totale 24,00%) che, a parità di raccolta, dà un maggior introito stimato per il 2021 e per il 2022 di 518 milioni. La norma prevede inoltre una riduzione del pay out per gli apparecchi AWP di 3 punti percentuali: dal 68%, misura fissata dall’art. 1, comma 1051, della legge di bilancio 2019, al 65%. Analizzando i dati della raccolta relativa agli ultimi anni in cui sono state già applicate due riduzioni del pay out (la riduzione dal 74% al 70% prevista dall’art. 1, c. 918, della legge di stabilità 2016 e quella dal 70% al 68% prevista dall’art. 1, comma 1051, della legge di bilancio 2019), emerge che il calo della raccolta (registrata nel 2017 rispetto al 2016, nel 2018 rispetto al 2017 e nel 2019 rispetto al 2018) non avviene in modo progressivo e in proporzione alla riduzione del pay out (che, per ragioni tecniche, viene effettuata con una procedura di sostituzione delle schede degli apparecchi che dura diversi mesi). Ciò fa ritenere, secondo la relazione tecnica, che la riduzione registrata nelle citate annualità solo in parte possa essere ascritta alla riduzione del pay out, considerato che: – in occasione della prima riduzione (2016), la raccolta è rimasta sostanzialmente stabile (anzi in leggera crescita); – il primo calo della raccolta si è avuto nel 2017 sul 2016; – la raccolta è diminuita anche nel 2018, rispetto al 2017, pur non essendosi verificata alcuna riduzione del pay out; – nel 2019, un primo rilevante calo della raccolta si è realizzato nei primi mesi dell’anno, allorché il cambio del pay out era stato realizzato solo su pochissimi apparecchi AWP (la procedura per il cambio di pay out è stata formalizzata agli inizi di febbraio e nel mese di aprile erano stati ricertificati per abbassamento del pay out solamente 30.000 apparecchi circa) e che, anche quando, nel corso dell’anno, il numero di apparecchi ricertificati per l’abbassamento del pay out è aumentato, il calo della raccolta è rimasto inalterato o si è addirittura registrato un aumento rispetto al mese precedente. Pertanto – prosegue -, la riduzione della raccolta che si registra nel comparto AWP deve essere ascritta anche a cause esogene (leggi regionali, regolamenti comunali, scelte dei consumatori verso forme di intrattenimento diverse dal gioco, eccetera), che, quindi, non possono essere prese in considerazione nella stima degli effetti delle disposizioni in commento. In relazione alla riduzione del pay out di 2 punti percentuali, prevista dal citato comma 1051, venne stimato un calo di raccolta dell’l,5% che, in questa sede, in via prudenziale, può essere confermato, quale riduzione direttamente o indirettamente derivante dall’abbassamento delle somme restituite in vincite. Considerati i tempi tecnici per la sostituzione delle schede, può stimarsi che tale riduzione inizierà a manifestarsi non prima della seconda metà dell’anno e, pertanto, può stimarsi un calo della raccolta, per il 2020, dello 0,75% e, per il 2021, dell’l,5%. Ne deriva che dal combinato disposto dell’incremento del PREU e della riduzione del pay out, con riferimento ai soli apparecchi AWP si può stimare un gettito quantificato come segue (di seguito, per uniformità, si riporta la ricostruzione della relazione tecnica: nelle osservazioni sui profili di quantificazione si riporterà una tabella riassuntiva, cui si rinvia):
2020
– Raccolta 2020 rettificata: 23,025 miliardi meno calo dell’1,5%/2 =
22,852 miliardi (raccolta stimata per il 2020);
– incremento di aliquota per il 2020: 2,17 punti;
– maggior gettito stimato: 495,8 milioni.
2021 e 2022
– raccolta = 22.679,6 miliardi;
– incremento di aliquota: 2,25 punti;
– maggior gettito stimato: 510,3 milioni.
Incremento PREU su apparecchi VLT Sulla base degli ultimi dati in possesso dell’Agenzia, la raccolta per il 2019 è stimata in 24 miliardi. Per fronteggiare l’incremento del PREU il pay out medio di mercato (ad oggi, pari al1’86,7%) potrebbe ridursi di oltre un punto, fino all’85,5%. Tale riduzione, traducendosi in un aumento del prezzo del gioco, potrebbe comportare una riduzione della domanda che avrebbe effetto sulla raccolta del 2021 (considerati i tempi tecnici necessari per la ricertificazione dei sistemi di gioco). Inoltre, l’aumento del prelievo sulle vincite, previsto dalle norme in esame, potrebbe anch’esso comportare una riduzione della domanda, sebbene in occasione del precedente incremento (D.L. n. 50/2017) tale effetto sulla Raccolta non si sia prodotto. In via prudenziale – aggiunge -, secondo la relazione tecnica può stimarsi che l’effetto dei due interventi (aumento PREU ed incremento prelievo vincite) possa comportare un calo complessivo del 2% della raccolta che, relativamente all’anno 2020 (in cui, per motivi tecnici, la riduzione del pay out potrà prodursi soltanto dopo la metà dell’anno), si stima pari all’1%. Pertanto, per l’anno 2020 può assumersi a base delle stime una raccolta rettificata pari a 23,76 miliardi e per gli anni 2021 e 2022 pari a 23,52 miliardi. Considerando che, rispetto all’aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (7,93%) quella prevista dalle norme in esame è aumentata di 0,57 punti percentuali (totale 8,50%), il maggior gettito stimato su base annua, per il 2020, è pari a 135,4 milioni. Per il 2021 e il 2022, considerando che l’aliquota attualmente prevista con decorrenza 1° gennaio 2021 è pari all’8%, le norme in esame comportano un aumento di 0,60 punti percentuali da cui scaturisce un maggior introito stimato, per ciascuna di tali annualità di 141,1 milioni (nelle osservazioni sui profili di quantificazione si riporterà una tabella riassuntiva, cui si rinvia). La RT riporta quindi riassuntivamente gli effetti derivanti dall’incremento del PREU per entrambi i tipi di apparecchi:

Tassa sulle vincite per gli apparecchi VLT – prosegue -. Per quanto riguarda la tassa sulle vincite per le VLT, l’abbassamento della soglia da 500 euro a 200 euro ed il contemporaneo innalzamento dell’aliquota dal 12% al 20% consentono di aumentare il gettito, calcolato sulla base della raccolta VLT stimata per il 2019, rettificata come sopra: 23,76 miliardi per l’anno 2020 e 23,52 miliardi per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le vincite da 200 euro a 500 euro rappresentano il 9% del totale delle vincite. Considerando in via prudenziale la raccolta stimata per l’anno 2020 e un pay out medio all’86,5% (come già detto, per motivi tecnici la riduzione del pay out si realizzerà gradualmente e dopo la metà dell’anno 2020), la relazione tecnica stima che le vincite si attesteranno in misura pari a 20,55 miliardi. Dal 9% di tale ammontare (vincite tra 200 e 500 euro, oggi non tassate) scaturisce un importo di 1,85 miliardi, che, con aliquota del 20%, dà un prelievo stimato pari a 370 milioni. Considerato che l’incremento del prelievo sulle vincite scatterebbe dal 15 gennaio 2020, il maggior gettito sarebbe pari a 355,7 milioni193 (355,7 = 370 : 365 x 351). Per gli anni 2021 e 2022, partendo da una raccolta di 23,52 miliardi ed un pay out dell’85,5%, scaturisce un maggior introito stimato di 362 milioni. Inoltre, l’incremento di aliquota dal 12% (attualmente vigente) al 20% sulla parte delle vincite superiore a 500 euro produce un incremento di gettito pari a 76 milioni (nel 2018, con l’aliquota del 12%, l’ammontare complessivo del prelievo sulle VLT è stato pari a 120 milioni: aumentando l’aliquota dal 12% al 20%, si ottiene un maggior gettito di 80 milioni che, tenendo conto della riduzione della raccolta e del pay out come sopra indicati, viene ridotta del 5% per il 2020 (in cui sia la riduzione della raccolta sia quella del pay out sono di portata ridotta) e del 10% per gli anni 2021 e successivi: pertanto, il maggior gettito si stima pari a 76 milioni per il 2020 (rettificato in 73 milioni (73 = 76: 365 x 351) perché la modifica interviene dal 15 gennaio 2020) e 72 milioni per il 2021 e seguenti. Tassa sulle vincite dei giochi numerici a totalizzatore e delle lotterie istantanee. Per quanto riguarda le vincite sui giochi numerici a totalizzatore e sulle lotterie istantanee, il gettito registrato nel 2018 è stato pari a 80 milioni; aumentando l’aliquota dal 12% al 20% si otterrebbe un incremento di gettito pari a 53 milioni annui (per tali giochi, nel 2019 è stato registrato un aumento della raccolta pari ad oltre il 18% per i giochi numerici e del 2% per le lotterie istantanee; pertanto, considerando che i dati assunti sono quelli del 2018, la relazione tecnica stima che eventuali riduzioni di gioco per effetto dell’aumento del prelievo saranno assorbite da tali incrementi). Considerato che la modifica parte dal 1° marzo 2020, il maggior gettito stimato per tale annualità è di 44 milioni. Dopo aver svolto le precedenti considerazioni, la relazione tecnica conclude affermando quanto segue. In totale – aggiunge -, dall’aumento della tassazione sulle vincite l’incremento di gettito sarebbe pari a:
2020
355,7 + 73 + 44 = 472,7 milioni di euro
202l e ss.
362 + 72 + 53 = 487 milioni di euro
Complessivamente, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sopra citate, ivi inclusa la soppressione dell’articolo 26 del DL n. 124/2019, sono riportati come segue nella relazione tecnica”, continua.

“In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme intervengono sulla tassazione del settore dei giochi: – elevando la “tassa sulla fortuna” (prelievo sulle vincite, a carico del vincitore) ed ampliandone la base imponibile, in relazione agli apparecchi VLT e ai giochi numerici a totalizzatore e per le lotterie istantanee; – elevando il PREU su AWP e VLT, superando l’aumento recentemente disposto dal “decreto fiscale” (DL n. 124/1999), il cui articolo 26 viene, correlativamente, abrogato. Per quanto riguarda gli interventi sul prelievo sulle vincite gli elementi forniti dalla relazione tecnica consentono la verifica delle stime che la stessa fornisce. Si riscontra tuttavia una divergenza di calcolo con il prospetto riepilogativo. Infatti, all’incremento della “tassa sulla fortuna”: – la relazione tecnica attribuisce i seguenti effetti: 472,7 milioni nel 2020 e 487 milioni annui dal 2021; – il prospetto riepilogativo attribuisce i seguenti effetti: 296,1 milioni nel 2020 e 316,5 milioni annui dal 2021. Tale divergenza, peraltro, risulta compensata da un’analoga differenza di segno opposto che si riscontra con riferimento all’incremento del PREU. Per quanto riguarda gli interventi sul PREU, la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di quantificazione che possono essere elaborati e esposti nelle seguenti tabelle, nelle quali si opera un confronto sia rispetto alle aliquote fissate dal DL 4/2019 (previgenti) sia rispetto alle aliquote fissate dal DL 124/2019 (vigenti)”, aggiunge.

Preliminarmente si osserva che i dati forniti dalla relazione tecnica in merito agli effetti sugli apparecchi AWP e VLT (ossia quelli delle Tabelle 1 e 2) sono riscontrabili matematicamente e coerenti con i metodi di quantificazione adottati in occasione dei precedenti interventi sul PREU: su tale punto non si formulano dunque osservazioni. In particolare, infatti, la relazione tecnica ricostruisce gli effetti confrontandoli con la normativa previgente (ossia con il DL 4/2019), e, infine, tenuto conto dell’abrogazione dell’articolo 26 del DL 124/2019 (che aveva aumentato il PREU medio tempore), coerentemente sottrae gli effetti di maggior gettito allo stesso ascritti. Si riscontra una divergenza di calcolo sui risultati finali, di seguito evidenziata, la quale risulta tuttavia compensativa rispetto all’analoga divergenza evidenziata con riferimento alla tassa sulla fortuna. Infatti all’incremento del PREU: – la relazione tecnica (nell’ultima tabella che la stessa riporta) attribuisce194 i seguenti effetti: +132,4 milioni nel 2020 e +126,7 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022; – il prospetto riepilogativo attribuisce i seguenti effetti: +308,9 milioni nel 2020 e +297,2 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Pur non incidendo tali divergenze sui saldi, in merito alle stesse sarebbe utile acquisire un chiarimento”, conclude. cdn/AGIMEG