Dossier Decreto Fiscale: “Potenziamento dei controlli in materia di giochi, sarebbero utili informazioni su impatto finanziario delle disposizioni abrogate”

“Articolo 29 (Potenziamento dei controlli in materia di giochi) Le disposizioni in commento autorizzano l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a costituire, con risorse proprie, un Fondo con la dotazione non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo. Si precisa in norma che la finalità dell’intervento è volto a prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco. Si prevede quindi che la costituzione del fondo e il suo utilizzo siano disciplinati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è quindi autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi AWP o VLT al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Tale facoltà è estesa anche alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo
medesimo. Le disposizioni in esame ripropongono quasi interamente la disciplina di cui all’articolo 10, comma 1, del DL n. 16 del 2012 che il comma 2 provvede ad abrogare”. E’ quanto sottolinea il Dossier del Servizio del Bilancio sul Decreto Fiscale. “La RT – aggiunge – rappresenta che la norma in esame costituisce un presidio per il contrasto ad una serie di illeciti il cui accertamento è estremamente complesso e difficoltoso e, al tempo stesso, ha un effetto “deterrente” che contribuisce ad indirizzare il gioco sui circuiti legali. I settori nei quali la norma potrà avere maggior efficacia sono quelli delle scommesse e degli apparecchi illegali situati nei pubblici esercizi. In proposito in relazione al solo comparto delle scommesse, in occasione delle misure adottate in relazione al DL 4 del 2019 è stato stimato un aumento del volume di affari del 10% rispetto al quello del 2018 (circa 1,8 mld di euro) con un incremento stimato del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui a partire dal 2019. Ad oggi il trend registrato nel corso del 2019 ha confermato tale previsione, per cui, essendo la norma in esame destinata ad avere effetti di efficacia sia nel settore delle scommesse sia in quello degli apparecchi, i cui volumi sono di gran lunga superiori rispetto a quello delle scommesse (circa 25 mld di euro di raccolta nel corso del 2018) può stimarsi un recupero di gioco illegale al comparto legale degli apparecchi nella ragionevole misura dello 0,5% che darebbe un totale di base imponibile emersa pari a 125 mln di euro che, applicando il PREU del 20%, fa stimare un maggior introito erariale di 25 mln di euro dal 2020. Precisa quindi che la norma non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le
risorse umane e materiali esistenti. Al riguardo si evidenzia che in relazione all’art. 10, comma 1 del DL n. 16 del 2012, di cui le norme in commento costituiscono la sostanziale riproposizione, la RT associata non aveva considerato la norma e quindi non vi aveva ascritto alcun effetto in termini di recupero di gettito. Tuttavia, trattandosi della riproposizione della medesima disciplina già in vigore, deve ritenersi che la stessa possa già aver prodotto gli effetti finanziari che ora l’odierna RT riferisce alle norme in commento; effetti che dovrebbero essere già stati scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. Sarebbe quindi utile poter disporre di dati ed informazioni riferite all’impatto finanziario delle disposizioni abrogate nonché elementi volti a chiarire come la riproposizione della norma possa dar luogo ad un recupero di gettito aggiuntivo rispetto a quello che si sarebbe dovuto registrare per effetto dell’applicazione delle disposizioni abrogate. Nel merito della quantificazione, la percentuale indicata pari allo 0,5 % costituisce un parametro soggettivo, in assenza di altri elementi informativi. Inoltre un chiarimento dovrebbe riguardare anche l’utilizzo, per la stima del PREU, del 20% ricordando che le percentuali vigenti ed operanti dal 10 febbraio 2020 sono rispettivamente il 23% per gli AWP ed il 9% per i VLT considerando un valore della raccolta sostanzialmente equivalente (si vedano sul punto i dati esposti nella RT associata all’art. 26 del provvedimento in esame)”, conclude. cdn/AGIMEG