Decreto Fiscale, Dossier Servizio Studi: “Nel Decreto Crescita sostegno finanziario al comune di Campione d’Italia, dopo fallimento della Casa da gioco”

“I commi da 2-decies a 2-quaterdecies dell’articolo 57, introdotti nel corso dell’esame in Commissione, prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2019, destinato al pagamento dei debiti, esigibili al 31 ottobre 2019, contratti da comuni italiani interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea con enti e imprese aventi sede legale in tali Paesi. Una quota del Fondo, non inferiore a 3 milioni, viene riservata all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria destinata al pagamento dei suddetti debiti contratti dai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Più in dettaglio, il comma 2-decies istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l’anno 2019. Tale Fondo è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all’Unione europea da parte di comuni “interamente confinanti” con i medesimi Paesi (comma 2-undecies). Le parole “interamente confinanti” sembrano configurare la fattispecie dell’exclave, in questo caso interna a Paesi non UE. La disposizione sembrerebbe riguardare unicamente il comune di Campione d’Italia, in quanto completamente circondato dal territorio della Confederazione Elvetica. In tal caso sarebbe opportuno fare esplicitamente riferimento, nel testo, a tale comune”. E’ quanto sottolineato del Dossier del Servizio Studi sul Decreto Fiscale. “Il comma 2 duodecies destina una quota del Fondo, non inferiore a 3 milioni di euro per l’anno 2019, all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria di comuni, interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018, per il pagamento dei debiti da essi contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all’Unione europea. Si ricorda che il comune di Campione d’Italia ha deliberato il dissesto finanziario nel giugno 2018 e con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del comune (per approfondimenti si rinvia al box
successivo). Il comma 2-terdecies prevede la ripartizione del Fondo tra i beneficiari di cui ai commi 2-bis e 2-ter con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019. Posto che l’unico beneficiario del Fondo sembrerebbe il comune di Campione d’Italia, il decreto di riparto sembrerebbe finalizzato unicamente ad individuare le somme da assegnare al Commissario straordinario di liquidazione (in misura minima pari a 3 milioni) per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, e quelle da assegnare al Comune di Campione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 (in misura massima pari a 2,5 milioni). Il comma 2-quaterdecies provvede alla copertura dell’onere, pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente relativo ai residui passivi perenti reiscritti in bilancio, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (costituito ai sensi del comma 5 dell’articolo 34-ter della legge di contabilità n. 196/2009)”, aggiunge. “Si ricorda che, di recente, con il D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) e, prima ancora, con il D.L. n. 119/2018 (articolo 25-octies) e con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 570, legge n. 145/2018), il legislatore è intervenuto per dare sostegno finanziario al comune di Campione d’Italia, a seguito della situazione di grave squilibrio finanziario dell’ente conseguente al fallimento della Casa da gioco, imputabile, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti (deliberazione della Corte dei conti n. Lombardia/101/2018/PRSP del 6 aprile 2018), principalmente alla mancata riscossione delle somme accertate verso la Società Casinò di Campione d’Italia S.p.a., società a totale partecipazione comunale costituita per la gestione della casa da gioco, i cui proventi, al netto dei costi, sono destinati al comune socio. Di conseguenza, il comune di Campione d’Italia ha deliberato il dissesto finanziario nel giugno 2018 e con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del comune. Secondo la normativa vigente (di cui all’articolo 10-bis del D.L. n. 174/2012), la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia è affidata ad una società per azioni – la Società Casinò di Campione d’Italia S.p.A., costituita in data 31 luglio 2014 – soggetta a certificazione di bilancio, il cui socio unico è il Comune di Campione d’Italia; la stessa società è sottoposta al controllo dei Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze, attraverso la nomina di 2 rappresentanti nel collegio sindacale. A valere sui proventi annuali della casa da gioco – al netto del prelievo fiscale – viene quantificato il contributo finalizzato al finanziamento del bilancio del comune di Campione d’Italia. A seguito del ridimensionamento degli introiti della casa da gioco e del conseguente squilibrio finanziario del comune, con l’articolo 1, comma 763, della legge n. 208/2015 è stato attribuito al comune di Campione d’Italia un contributo di 9 milioni di euro per l’anno 2016 e, successivamente, in sede di riparto del Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare (istituito dal comma 433, dell’art. 1 della legge n. 232/2016), con il D.P.C.M. 10 marzo 2017 è stato costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1379), con dotazione nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune33. Più di recente, con il cd. D.L. Crescita (D.L. n. 34/2019, articolo 38, comma 2- quinquies) è stato corrisposto al comune di Campione d’Italia un contributo fino alla misura massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, per le esigenze di bilancio del comune, finalizzato a riportare in equilibrio di bilancio del comune di Campione d’Italia, che, a seguito del fallimento e della conseguente chiusura della casa da gioco non è più nelle condizioni di erogare i servizi pubblici essenziali e di pagare dipendenti e fornitori a causa delle mancate entrate in precedenza garantite dalla Casa da gioco stessa. Inoltre, per il rilancio di Campione d’Italia, si ricorda quanto disposto dall’art. 25-octies del D.L. n. 119/2018, come modificato dal comma 570 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), che ha previsto:  la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario straordinario incaricato di elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di valutare la sussistenza delle condizioni per l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d’Italia, in particolare anche attraverso la costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico, che potrebbe operare in deroga a talune disposizioni34 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). Il Commissario è chiamato a predisporre, entro 45 giorni, un piano degli interventi da realizzare, anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia, al fine di superare la crisi sociale e occupazione del territorio, soggetto all’approvazione del Ministero dell’interno. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altri emolumenti;  numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d’Italia, cui sono state concesse specifiche agevolazioni (in particolare, consistenti nella riduzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP)”, conclude. cdn/AGIMEG