Consiglio di Stato respinge ricorso sala bingo contro regolamento Comune Genova: “Nessuna invasione delle prerogative statali in materia d’ordine e sicurezza pubblica”

“La ratio sottesa alla disciplina regionale è quella di prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e di tutelare determinate categorie di persone, dunque nell’esercizio delle competenze legislative regionali in materia di salute e politiche sociali”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di una sala bingo di Genova per la riforma della sentenza del Tar Liguria concernente il Regolamento comunale per le sale da gioco e giochi leciti.

“La sentenza impugnata ha dato atto che nel corso dell’istruttoria comunale, come ricavabile dagli atti di causa, sono stati acquisiti dati sulla crescente dipendenza dal gioco a premi in denaro che viene esercitato, in apparenza per piccole somme, dalle categorie sociali meno attrezzate economicamente e culturalmente a resistere alla tentazione di provare ad arricchirsi nel modo che la norma intende limitare. Condivisibilmente il T.A.R. ha concluso che la legge regionale e il regolamento comunale hanno preso in esame aspetti del gioco a premi in denaro che attengono alla tutela della salute e alle politiche sociali, cosicché non sussiste la denunciata invasione delle prerogative statali nella materia dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

Il CdS ricorda inoltre come “la Corte costituzionale, anche con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, ha affermato la legittimità costituzionale delle previsioni normative regionali in materia di distanze delle sale giochi dai c.d. siti sensibili, in particolare dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale (…). La Corte ha ribadito che il legislatore regionale con la censurata disposizione persegue in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale le regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, muovendosi la norma regionale su un piano distinto da quella del TULPS, in quanto essa non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell’ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle scommesse, ma si preoccupa, piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, segnatamente in termini di prevenzione di forme di gioco cosiddetto compulsivo”. cr/AGIMEG