Cassazione condanna CTD. La discriminazione non conta: raccolta è illegale se centro non si limita a trasmettere dati

Effettua raccolta illegittima di scommesse, il centro che non si limita “a mettere a disposizione dei clienti i personal computer collegati alla rete e i conti utenti su cui addebitare gli importi, e, dunque, semplicemente a trasmettere le scommesse”, ma esercita “in prima persona una vera e propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse”. Con questa motivazione, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna disposta dalla Corte di Appello di Bari nei confronti del titolare di un Ctd collegato a un bookmaker estero. L’uomo aveva chiesto la licenza di pubblica sicurezza, ma la Questura aveva respinto la domanda dal momento che la compagnia madre non era in possesso della concessione Nel giudizio, il titolare del centro aveva quindi provato a far leva sulla discriminatorietà del sistema italiano; la Suprema Corte ha tuttavia definito “non rilevante” la questione, dal momento che il centro effettuava una vera e propria raccolta di scommesse, senza alcuna autorizzazione, e non si limitava a offrire un “servizio transfrontaliero puro”. Il Ctd “non si limitava a fornire un supporto tecnico agli scommettitori, ma eseguiva tutte le tipiche attività caratterizzanti il centro scommesse senza alcun contatto diretto degli scommettitori stessi” con il bookmaker. Infatti, “oltre ad essersi rinvenuti scontrini di giocata effettuati in loco, si accertò soprattutto la mancanza di conti per le giocate attivati nel nome degli scommettitori e da questi gestiti con proprio nome di utente e password, come invece avrebbe dovuto essere”. rg/AGIMEG