Tar Lombardia accoglie ricorso contro limiti orari slot Fara Gera d’Adda (BG): “Riduzione orari non deve cancellare valore economico della concessione. Gli Enti locali consultino ADM prima dell’introduzione di una disciplina restrittiva nei rispettivi territori”

“La riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino al punto da cancellare il valore economico della concessione (…) ma è necessario trovare un equilibrio che massimizzi l’interesse pubblico riducendo al minimo le perdite per i privati, e di conseguenza per le finanze pubbliche. Anche in presenza di una situazione di ludopatia diffusa e documentata (…) gli interventi limitativi devono calcolare le conseguenze negative sul fatturato dei concessionari. Per questa ragione, sono in ogni caso da preferire misure incentivanti, o accompagnate da compensazioni”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di una sala giochi di Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo per l’annullamento dell’ordinanza del sindaco del data 10 febbraio 2020, con la quale è stata disposta l’interruzione degli orari di tutte le attività di gioco lecito con vincita in denaro (elencate nell’art. 1 comma 2 del regolamento comunale) per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (con esclusione delle attività di gioco esercitate mediante lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo) nelle fasce orarie 7.30-9.30, 12.30-14.30, 23.00-01.00.
“Il punto – affermano i giudici – è se la riduzione degli orari di gioco sia una misura realmente necessaria per contenere il gioco d’azzardo patologico collegato agli apparecchi AWP e VLT. Nello specifico, non vi è nel Comune di Fara Gera d’Adda un’emergenza sanitaria, in quanto sono soltanto 6 i residenti in cura presso i Servizi per le Dipendenze per problemi legati al gioco d’azzardo patologico. Nell’attesa che venga raggiunta un’intesa finalizzata a una regolazione omogenea sull’intero territorio nazionale o regionale, è quantomeno necessario che gli enti locali consultino l’ADM prima dell’introduzione di una disciplina restrittiva nei rispettivi territori”.
“Anche la legislazione sopravvenuta all’intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017 ha rafforzato il ruolo della tecnologia nella prevenzione della ludopatia collegata agli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6-a-b del TULPS. Sono previste misure quali l’introduzione di formule di avvertimento (v. art. 9-bis comma 4 del DL 12 luglio 2018 n. 87), il monitoraggio dell’offerta di gioco (v. art. 9-ter del DL 87/2018), l’accesso agli apparecchi esclusivamente mediante tessera sanitaria, per impedire il coinvolgimento dei minorenni (v. art. 9-quater del DL 87/2018), e l’obbligo per l’ADM di mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi (v. art. 1 comma 569 della legge 30 dicembre 2018 n. 145)”.
“Pertanto, se dall’esame dei dati forniti dall’ADM, incrociati con quelli provenienti dall’autorità sanitaria, emergono criticità riferibili all’utilizzo degli apparecchi AWP e VLT, può essere utile anche il coinvolgimento dei gestori, o dei rappresentanti dei gestori, per comprendere in quale misura l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche possa in concreto prevenire o limitare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico”. Per questi motivi “il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata”. cr/AGIMEG