Tar Lombardia boccia ricorso ctd Stanleybet. Avv. Agnello: “Fatto superato dalle Leggi di Stabilità 2015/2016. Assurdo che il Tar utilizzi sentenza Biasci per il diniego della licenza di pubblica sicurezza”

Il Tar Lombardia ha bocciato il ricorso intentato da un Ctd Stanley – nel 2014 – contro il provvedimento con cui la Questura di Milano aveva negato la licenza di pubblica sicurezza. Bocciata anche la richiesta di rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea. Il giudice lombardo spiega infatti che il provvedimento della Questura sia legittimo, dal momento che il titolare del Ctd non è in possesso di concessione dell’ADM, e che “la società Stanleybet Malta Limited, pur essendo titolare di apposita licenza rilasciata dalla competente autorità di Malta, risulta sprovvista sia della licenza ex art. 88 TULPS sia della concessione AAMS richiesta in Italia”. Il Tar fa quindi riferimento alla sentenza Biasci con cui la Corte di Giustizia Europea ha escluso vi sia un “obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri”. La CGE infatti sottolinea che in materia di giochi e scommesse vi sia un “ampio margine discrezionale degli Stati membri riguardo agli obiettivi che essi intendono perseguire ed al livello di tutela dei consumatori da essi ricercato e vista l’assenza di un’armonizzazione in materia di giochi d’azzardo”.
“Si tratta di una fattispecie superata dalla legge di Stabilità del 2015 e del 2016 alla quale la StanleyBet si è uniformata con le nuove richieste di controllo di ordine pubblico presentate alle Questure competenti”. E’ quanto commenta ad Agimeg, l’avvocato Agnello, legale di Stanleybet. “In altri procedimenti del tutto simili – ha continuato – viene depositata l’attestazione di carenza di interesse per cessazione della materia del contendere. Peraltro, la sentenza Biasci citata dal TAR riguardava un centro collegato ad altro bookmaker con storia e genesi completamente diverse. Nella causa Biasci, la Stanley si è costituita a fianco dell’Amministrazione per difendere il sistema italiano. E’ assurdo che il Tar adesso utilizzi quella sentenza per motivare la legittimità del provvedimento di diniego invece di citare pronunce più pertinenti – come la Costa-Cifone o la Laezza – che invece hanno evidenziato le criticità della normativa italiana e gli ostacoli di Stanley all’accesso al sistema. A seguito delle predette sentenze la giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità ha dichiarato che StanleyBet è stata discriminata, che le norme italiane erano in contrasto con il diritto eurounitario e che l’attività dei centri è regolare e legittima”. lp/AGIMEG