Senato, presentata la Legge di bilancio 2022. Ecco gli interventi sul gioco

E’ stato presentato in Senato il ddl di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 sul quale domani, alle 16,30, il Presidente renderà comunicazioni all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Dopo le comunicazioni del Presidente, il ddl sarà assegnato alla 5ª Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

“In applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all’articolo 1, comma 868 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. 3. In applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione di cui all’articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 4. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Siciliana l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. 5. All’articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole “di strade e scuole” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per immobili ed opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici”. 6. Le disposizioni recate dai commi 7, 8 e 9 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. 7. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera g), dell’articolo 75, dopo le parole: “o di altri enti pubblici” sono inserite le seguenti: “; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale”; b) al comma 4-bis dell’articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole “degli anni dal 2018 al 2022” sono sostituite dalle seguenti “degli anni dal 2018 al 2021, fermo restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19,”; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui.”; c) nel comma 4-ter dell’articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole “A decorrere dall’anno 2023 il contributo complessivo di 905” sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall’anno 2028 il contributo complessivo di 713,71”; 2) le parole “La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro”. 8. Le quote spettanti alle province ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal comma 7, relative alle entrate derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale. 9. In attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dall’anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l’importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 10. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è subordinata all’effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati. 11. Le disposizioni dei commi 12, 13 e 14 sono approvate in attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154. 12. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell’ammontare di 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l’anno 2026. 13. All’articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dopo il sesto comma è inserito il seguente comma: “6-bis. Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della Regione.”. 14. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 850, le parole “200 milioni” sono sostituite dalle seguenti “196 milioni”; b) al comma 852, le parole “200 milioni” sono sostituite dalle seguenti “196 milioni”; dopo le parole “670.” è aggiunto il seguente periodo “Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n.154.” 15. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. 16. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell’articolo 1, comma 875-septies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. 17. In attuazione dell’accordo tra il Governo e la regione Valle d’Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall’anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all’articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 18. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 11, e articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e 2021”. E’ quanto si legge nel disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. “Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2022, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni”, aggiunge. “Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004”, continua. “Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”, sottolinea. “Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004”, aggiunge. “Le riduzioni evidenziate sono parzialmente compensate da alcuni incrementi: • le poste correttive e compensative (82,3 miliardi) prevedono maggiori risorse (+3,4 miliardi) per l’adeguamento degli stanziamenti alle vincite dei giochi ed in relazione all’andamento delle entrate correlate e per l’adeguamento degli stanziamenti per rimborsi e compensazioni di imposte alle effettive esigenze”, prosegue. “Secondo gli ultimi dati contenuti nella Relazione al Parlamento 2020 sul fenomeno delle Tossicodipendenze in Italia e quelli relativi all’indagine ESPAD Italia elaborata dal CNR, infatti, la popolazione under 25 resta in assoluto la più esposta all’adozione di comportamenti a rischio di dipendenza. Negli ultimi anni, tra i giovani si è diffuso il consumo delle cosiddette NPS-Nuove Sostanze Psicoattive, droghe sintetiche, create in laboratorio e difficili da identificare anche per le loro caratteristiche velocemente modificabili. Il 9,5% degli studenti riporta di averle utilizzate almeno una volta nella vita e, la maggior parte, sotto forma di pasticche (42%) e in forma liquida (30%), ma anche di polveri (23%), di miscele di erbe (22%) o di cristalli da fumare (15%), riferendo anche della facilità di reperimento, sia attraverso i luoghi tradizionali del mercato illegale sia online. Ugualmente allarmanti risultano i dati relativi alle dipendenze comportamentali legate al gioco d’azzardo favorito dalla costante connessione a internet: il 10,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi reali nel mondo virtuale accedendo attraverso lo smartphone, senza esclusione per i minorenni i quali riescono a superare le restrizioni imposte dalla legge. Al gioco d’azzardo risultano dati altrettanto allarmanti anche sulle cosiddette dipendenze digitali, come quella dei videogiochi e di Internet (l’11% degli studenti risulta essere a rischio). Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Per dare immediato impulso alle prime attività progettuali, inoltre, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e con decreto del Ministro delle politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse”, sottolinea. “In dettaglio, il comma 7, lett. a), attraverso una modifica dell’articolo 75, comma 1, lett. g), dello Statuto, interviene nella determinazione della base di riferimento sulla quale operare la compartecipazione alle entrate spettanti a ciascuna provincia specificando, relativamente alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro, che essa è costituita sia da quelle di natura certamente tributaria sia da quelle di natura, invece, extra tributaria giacché costituite da utile erariale. Vale precisare, al riguardo, che sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie di gioco e l’ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta delle medesime tipologie di gioco. Le lettere b) e c) del comma 7 modificano, invece, l’articolo 79 dello Statuto intervenendo nella disciplina e nella quantificazione del contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato (costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti da questi). Con l’accordo del 2021, infatti, l’ammontare del predetto contributo è stato rideterminato in 713,71 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 – ferma restando l’imputazione a ciascuna Provincia del maggior gettito derivante dall’attuazione dell’articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, dalla legge n. 214 del 2001 e dell’articolo 1, commi 521 e 712, della legge n. 147 del 2013 – con contestuale sospensione per 5 anni del meccanismo di rivalutazione annuale del contributo (con decorrenza dal 2028 anziché dal 2023 come previsto dalla norma ante modifica) agganciato alla variazione percentuale degli oneri del debito delle P.A. Il comma 8 puntualizza, poi, la metodologia di individuazione delle quote di entrata di spettanza provinciale, dovendosi necessariamente fare riferimento a parametri diversi a seconda del fatto che il gioco venga raccolto in rete fisica ovvero a distanza. Nel primo caso, l’individuazione avverrà mediante contabilizzazione delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia. Nel secondo, attraverso la contabilizzazione delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Il secondo periodo del comma 8 specifica a fini di maggior chiarezza quali sono le tipologie di giochi con vincite in denaro che vengono in rilievo ai fini dell’applicazione del comma 7 in rassegna, fatto ovviamente salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. Infine, il terzo periodo, con una disposizione a tutta evidenza di chiusura, dispone per il caso che, relativamente ad alcune tipologie di giochi con vincita in denaro, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alle province. La disposizione precisa che, in tale caso, la quota di gettito di spettanza provinciale viene determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale. Rispetto a quanto stabilito dalla citata norma, quindi, per gli anni a decorrere dal 2022 vi è una riduzione del contributo alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato trentino di 191,6 milioni di euro annui”, prosegue. cdn/AGIMEG