Senato, Legge Bilancio: da gara per concessioni apparecchi e tassa sulle vincite entrate per oltre 1,2 miliardi nel 2021 e nel 2022

Sono all’ordine del giorno della seduta dell’Aula al Senato odierna anche le comunicazioni del Presidente sul disegno di legge di bilancio, che sarà assegnato alla Commissione Bilancio in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione entro lunedì 11 novembre.

“La manovra di finanza pubblica 2020-2022 beneficia delle maggiori risorse derivanti dalle
disposizioni del decreto legge 124/2019 in materia di contrasto all’evasione fiscale. (…) Maggiori entrate sono attese da un pacchetto di norme finalizzate alla prevenzione delle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti (circa 0,8 miliardi nel 2020 e 1,2 miliardi dal 2021) e della compravendita di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria ad opera di società che non adempiono agli obblighi di versamento IVA (circa 200 milioni annui), oltre che da disposizioni nel settore dei giochi (circa 0,7 miliardi nel 2020 e 0,6 miliardi dal 2021)”. E’ quanto sottolineato nel Tomo I allegato al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. “Nell’ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2019, la riduzione delle entrate derivanti dai prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione (competenza e cassa -1.630 milioni), ed in particolare dei dividendi dovuti dalle società partecipate. Con riferimento poi alle sole previsioni di cassa, si evidenzia un incremento significativo per i proventi derivanti dai servizi pubblici minori derivante dal versamento pari a 1.300 milioni circa che verrà effettuato solo nel 2020 per le operazioni legate alle regolazioni contabili necessarie ai fini della lordizzazione delle entrate relative all’esercizio 2018 per il gioco del Bingo, ed una riduzione per i recuperi, rimborsi e contributi riferibile alle sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette”, aggiunge il testo. “Le principali variazioni in aumento rispetto alle previsioni assestate 2019 (Tavola II.7.a) riguardano: (…) le Poste correttive e compensative delle entrate (77.350 milioni) vedono un incremento delle risorse stanziate nella Missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” Gli aumenti rispetto alle previsioni assestate 2019 (4.150 milioni), derivano dalle maggiori previsioni della componente stanziata a titolo di risorse da accreditare alla contabilità speciale “ Fondi bilancio” per essere destinata alla restituzione e ai rimborsi delle imposte effettuati dai concessionari anche mediate compensazione (2.705 milioni circa) e alle maggiori previsioni di spese relative alle vincite dei giochi diversi dal Lotto (1.065 milioni)”.

Nella legge di Bilancio è stata inserita anche l’Imposta Locale sul Consumo nel comune di Campione d’Italia. “I commi da 15 a 22 (dell’articolo 70 recano misure di sostegno e di rilancio dell’economia del territorio di Campione d’Italia. La misura in esame intende porre in essere interventi volti a favorire il sostegno e il rilancio economicosociale del Comune di Campione d’Italia, a seguito della situazione di crisi economica determinata dalla chiusura della casa da gioco municipale sulla quale poggiava l’economia del territorio campionese. Tale intervento agevolativo si articola nelle seguenti misure”.

L’articolo 92 del testo tratta della Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento. “La norma prevede l’indizione di una nuova gara per l’affidamento in concessione della raccolta mediante gli apparecchi da gioco attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione di concessione che avrà luogo nel marzo del 2022. La norma rivede l’oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L’attuale concessione infatti, riguarda la “gestione della rete telematica” cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l’Agenzia per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati; attività questa svolta autonomamente dai concessionari che vi rispondono direttamente nei confronti dell’Agenzia. L’articolo proposto rivede, nell’ottica di un riordino del settore, l’attuale contesto, prevedendo un nuovo modello distributivo basato su due tipologie di concessioni a durata novennale e, in particolare: l) concessione per la gestione degli apparecchi da gioco (A WPR e VL T); 2) concessione per la gestione dei locali e delle sale in cui collocare AWPR e/o VLT. Il nuovo modello concessorio ha il pregio di: a) ridefinire la rete distributiva dell’offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti dì raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine; b) razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti “concessionari”), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore compliance”. “Al fine di giungere alla scadenza dell’attuale concessione con il nuovo modello già definito, la norma prevede l’avvio della procedura e lo svolgimento della gara per le nuove concessioni nel corso del 2020/2021, con versamento dell’importo previsto a titolo di una tantum in due rate. Dal punto di vista della quantificazione degli introiti, la disposizione prevede: a) 250.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) con una base d’asta di 1.400 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 350 milioni di euro; b) 58.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), con base d’asta di 15.500 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 899 milioni di euro; c) 35.000 diritti per l’esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), con base d’asta di 11.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 385 milioni di euro; d) 2.800 diritti per l’esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), con base d’asta di 30.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 84 milioni di euro. Stante la prossima scadenza delle concessioni di gioco on line, la norma prevede altresì la messa a gara di 50 concessioni per l’offerta del gioco a distanza, con base d’asta di 2.000.000 di euro per ogni diritto, con conseguente introito complessivo a titolo di una tantum di almeno 100 milioni di euro. La disposizione prevede inoltre che la una tantum venga versata in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. Tali pagamenti avranno verosimilmente luogo rispettivamente nel corso del 2021 e del 2022.
In termini di cassa l’entrata erariale è così quantificabile:

2021                                          2022
909 milioni di euro                      909 milioni di euro

In termini di competenza, tali cifre vanno ripartite per la durata novennale delle concessioni a partire dalla data della loro decorrenza, fissata nel 2022 per gli apparecchi e nel 2023 per le concessioni on fine”.

All’articolo 93 della Legge di Bilancio, invece, è stato inserito l’Incremento del prelievo sulle vincite. “La proposta di legge aumenta il prelievo sulle vincite conseguite mediante gli apparecchi video lottery (c.d. “VLT”), e il diritto sulle vincite conseguite ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, introdotti, sulla parte della vincita eccedente euro 500, rispettivamente dagli articoli 5, comma 1,
lettera a) e 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, richiamato nell’articolo 1O, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, nella misura del 6 per cento. Per effetto dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, le misure sono state aumentate all2%, sempre sulla parte della vincita eccedente euro 500. La proposta in esame, al comma 1, introduce un’aliquota pari all’1,8% per le vincite fino a 500 euro a partire da maggio 2020, che scende all’1,3% per il 2021 e incrementa l’aliquota del prelievo dal 12% al 15% per la parte di vincita eccedente i 500 euro, conseguite tramite apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b). Il comma 2 incrementa l’aliquota del prelievo applicabile sulle vincite conseguite nei giochi numerici a totalizzatore nazionale e nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, dal 12% al 15%. In considerazione dei tempi tecnici necessari per le modifiche ai sistemi di gioco, la decorrenza della disposizione è fissata al 1 maggio 2020 per il prelievo di cui al comma 1 e al 1 aprile 2020 per il prelievo di
cui al comma 2. Dalla norma restano esclusi i giochi numerici a quota fissa (Lotto, 1O&Lotto e Millionday) in quanto le aliquote previste per le vincite relative a tali giochi (peraltro, quella del 1O&Lotto è stata aumentata dal D.L. n. 4/2019) trovano applicazione su qualsiasi importo, contribuendo al gettito totale di questo prelievo per circa il 70%.
Il comma 3 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si intervenga sulla previsione recata dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, che destina il l 0% del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar ad un fondo utilizzato per integrare il montepremì relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto. La rimodulazione demandata ad un provvedimento direttoriale ha la finalità di adeguare l’ammontare delle somme destinate a montepremi al variare delle aliquote relative al prelievo sulle vincite”. “Le vincite totali sulle VLT registrate nel 2018 sono pari a 21,5 Mld€, di queste l Md€ costituisce la parte eccedente delle vincite superiore a 500 €. Pertanto, il prelievo sulle vincite fino a 500 euro, con l’aliquota dell’ 1,9 % darebbe un maggior gettito annuo stimato pari a 389,5 MI€ (20,5 Md x 1,9%). Considerato che l’aumento del prelievo avviene a partire dal mese di maggio 2020, le maggiori entrate stimate per l’anno 2020 ammontano a 259,6 Ml€. A partire dal 2021, il prelievo sulle vincite fino a 500 euro, con l’aliquota dell’ 1,3% è stimato pari a 266,5 Ml€/anno. Il totale del prelievo sulle vincite superiori a 500 euro, registrato per il 2018 per le VLT, è pari a 120 Ml€. L’aumento dell’aliquota dal 12% al 15% per queste vincite, con un incremento di 3 punti percentuali (pari al 25% dell’aliquota attuale), si stima porterà a un incremento delle entrate pari a 30 Ml€/anno. Considerato che l’aumento del prelievo avviene a partire dal mese di maggio 2020, le maggiori entrate stimate per l’anno 2020 ammontano a 20 MI€. Il totale del prelievo sulle vincite superiori a 500 euro, registrato per il 2018 per i giochi numerici a totalizzatore e per le lotterie istantanee, è stato pari a 80 Ml€. L’aumento dell’aliquota dal 12% al 15% per queste vincite, con un incremento di 3 punti percentuali (pari al 25% dell’aliquota attuale), si stima porterà a un incremento delle entrate pari a 20 Ml€/anno. Considerato che l’aumento del prelievo avviene a partire dal mese di marzo 2020, le maggiori entrate stimate per l’anno 2020 ammontano a 16,5 Ml€.
Complessivamente, quindi, le maggiori entrate stimate sono le seguenti:

2020                              2021                                2022
296,1                             316,5                               316,5

Il precedente aumento disposto dall’art. 6, comma 3, del D.L n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, che ha portato il prelievo dal 6% al 12% non ha avuto apprezzabili effetti sui volumi dei giochi interessati, in quanto il prelievo incide sulle vincite dì importo relativamente elevato. Analoghe consìderazìoni valgono per l’introduzione del prelievo sulle vincite conseguite con le VLT per importi fino a 500 euro, considerando la misura del prelievo. Al riguardo, si osserva che per il gioco del 10&lotto, per il quale il prelievo si applica anche sulle vincite fino a 500 euro, l’aumento dal 6% all’8% (superiore a quello previsto dalla disposizione in commento), disposto dal citato art. 6 del D.L. n. 50/2017, non ha comportato alcuna flessione sulla raccolta”. cdn/AGIMEG