Nuovo DPCM: nelle zone “bianche” confermata riapertura sale giochi, sale scommesse e sale bingo

E’ istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico. E’ quanto sottolineato nella nota di chiusura del Consiglio dei Ministri che ieri sera ha approvato il nuovo DPCM con le nuove misure restrittive.

Zone bianche: riaperture nel nuovo DPCM

“Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per due settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”.

Ecco perché in zona bianca possono riaprire le sale giochi, sale scommesse e sale bingo

Il nuovo DPCM richiama il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, nel quale veniva decretata la chiusura di diverse attività, tra le quali anche le sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sottolineando però che le misure di contenimento del predetto Decreto cessano di applicarsi nelle zone bianche. Ecco la parte del Decreto Legge del 25 marzo che viene sospesa per le zone bianche:

“2. Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le seguenti misure:

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;”.

es/AGIMEG