Nuovo DPCM: chiusura sale giochi, sale scommesse e sale bingo fino al 5 marzo. Ecco la BOZZA INTEGRALE

Le misure di contenimento previste per tutte le attività, comprese la chiusura di sale giochi, sale scommesse e sale bingo saranno valide fino al 5 marzo. E’ quello che prevede la bozza del nuovo DPCM che entrerà in vigore dal prossimo 16 gennaio e che sta circolando in queste ore. Quella della circolazione dei DPCM è una procedura ormai standard ed anche in questo caso potrebbero essere degli aggiornamenti nelle prossime ore. Ecco la bozza del DPCM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festività natalizie e di inizio anno nuovo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ___; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA il seguente decreto-legge:

ART. 1. (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID19)

  1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”.
  2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”.
  3. Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:
  4. a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  5. b) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle regioni individuate ai sensi dei commi 16-quater e 16-quinques del decreto-legge n. 33 del 2020, l’ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c).
  6. c) qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  7. All’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:

“16-quinques. Le misure di cui al comma 16-quater previste per le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio moderato si applicano, secondo la medesima procedura ed in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.

16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per due settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. L’eventuale successivo superamento dei parametri per il collocamento nello scenario di tipo 1 ha effetto, ai fini dell’applicazione di misure più restrittive, se il superamento perdura per almeno 14 giorni consecutivi. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.”.

ART. 2 (Sanzioni)

  1. La violazione delle disposizioni dell’articolo 1 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

ART. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l’anno 2021)

  1. In considerazione del permanere dell’emergenza da COVID-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale:
  2. a) al comma 1 dell’articolo 31-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2021” e le parole “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 20 maggio 2021”;
  3. b) al comma 4-terdecies dell’articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 20 maggio 2021”.

ART. 4 (Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana contestualmente alla stessa e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

es/AGIMEG