I Servizi Studi di Camera e Senato hanno pubblicato il 7 settembre il dossier di documentazione sul decreto carburanti, il decreto-legge n. 153 del 2026 in vigore dal 27 agosto. Nell’articolo 3, commi da 3 a 7, il provvedimento contiene due misure fiscali che riguardano i concessionari di giochi pubblici e le sponsorizzazioni del settore. Si applicano alle spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Gli investimenti dei concessionari qualificati come spese di rappresentanza
Il comma 3 inserisce un nuovo comma 2-bis nell’articolo 108 del TUIR e stabilisce che, ai fini IRES, si qualificano in ogni caso come spese di rappresentanza, e non di pubblicità, gli investimenti previsti dall’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024.
Rientrano nella nuova qualificazione l’investimento annuale pari allo 0,2 per cento dei ricavi netti, entro il tetto di 1 milione di euro, destinato a campagne informative o a iniziative di comunicazione responsabile su temi fissati ogni anno da una commissione governativa, sentito l’Osservatorio istituito presso il Ministero della salute, e le campagne di promozione e diffusione di messaggi anche a fini sociali coerenti con la prevenzione e il contrasto del gioco patologico, che il concessionario sostiene con oneri a proprio carico e con il proprio logo o marchio.
Secondo la relazione illustrativa richiamata dal dossier, la norma serve a dare a questi investimenti un trattamento tributario certo e uniforme, sottraendoli alla valutazione caso per caso della concreta finalità promozionale. La qualificazione vale soltanto ai fini fiscali e non incide sulla disciplina di settore delle attività dei concessionari.
Il dossier ricorda che le spese di rappresentanza sono deducibili nell’esercizio di sostenimento entro un plafond commisurato ai ricavi, dall’1,5 per cento fino a 10 milioni di euro allo 0,4 per cento oltre i 50 milioni.
Indeducibili ai fini IRES e IRAP le spese per le sponsorizzazioni vietate
Il comma 4 dispone che non siano deducibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le spese indicate dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 sostenute per sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo sul gioco oppure servizi informativi di comparazione di quote o di offerte.
La relazione tecnica precisa che la misura colpisce i costi che remunerano una sponsorizzazione vietata dal decreto del 2018, in coerenza con la disciplina dei costi da illecito.
I Servizi Studi invitano a valutare l’opportunità di collocare anche questa previsione all’interno dell’articolo 108 del TUIR.
Le maggiori entrate destinate al FISPE
Entrambe le disposizioni vengono riprodotte nell’articolo 117 del decreto legislativo n. 117 del 2026, il Testo unico delle imposte sui redditi che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.
Il comma 7 affida poi a un decreto annuale del Ministro dell’economia e delle finanze l’accertamento delle maggiori entrate, destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica. In assenza di dati sulla consistenza dei costi interessati, la relazione tecnica ascrive alla misura effetti finanziari prudenzialmente non stimati. fp/AGIMEG










