Nuovo Decreto Covid, dall’estensione del Super Green Pass all’obbligo vaccinale dai 50 anni di età. Ecco il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Il provvedimento mira a rallentare la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

In vigore quindi l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario così equiparato a quello scolastico. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.

È esteso l’obbligo di Green pass base a coloro che accedono ai servizi alla persona, dal 20 gennaio, e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, dal 1 febbraio, fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Ecco il testo del decreto legge pubblicato in Gazzetta:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali,
sportive e ricreative, nonche’ per l’organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, nonche’ gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, con cui e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’
dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica;
Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la
prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita’;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e
contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rafforzare il
quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del
virus, estendendo, tra l’altro, l’obbligo vaccinale ai soggetti ultra
cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello
universitario e dell’istruzione superiore.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 gennaio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione
dell’infezione da SARS-CoV-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l’articolo
4-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-quater (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). –
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino
al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di
cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione
dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica
ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea
residenti nel territorio dello Stato, nonche’ ai cittadini stranieri
di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo’ essere omessa o
differita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della
vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle
circolari del Ministero della salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro
che compiono il cinquantesimo anno di eta’ in data successiva a
quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il
termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.
Art. 4-quinquies (Estensione dell’impiego dei certificati
vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). – 1. A decorrere dal
15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi
1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo
vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di
lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono
tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di
vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere
a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinquies
del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui
all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i
responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge
l’attivita’ giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del
decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti
all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono
la propria attivita’ lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono
effettuate con le modalita’ indicate dall’articolo 9, comma 10, del
decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al
comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione
di cui all’articolo 4-quater che svolgono la loro attivita’
lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e’ effettuata
dai soggetti di cui al comma 2, nonche’ dai rispettivi datori di
lavoro.
4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al
comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai
luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della
predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per
i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono
dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque
denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica
l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del
2021.
5. E’ vietato l’accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai
luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di cui al predetto comma
1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e’
sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e’ irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione
amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita nel pagamento di una somma
da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione e’ omessa o differita,
il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’articolo 4-quater,
comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della
retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
8. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 9-sexies, commi 8 e
8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). – 1. In caso di inosservanza
dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti
casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano
iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano
effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel
rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del
Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano
effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
entro i termini di validita’ delle certificazioni verdi COVID-19
previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di
inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter.
3. L’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura
ivi stabilita, e’ effettuata dal Ministero della salute per il
tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede,
sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo
vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo
Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema
Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale vaccinati per COVID-19, nonche’ su quelli per cui non
risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al
medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano
esenti dalla vaccinazione. Per la finalita’ di cui al presente comma,
il Sistema Tessera Sanitaria e’ autorizzato al trattamento delle
informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni,
acquisite dall’Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell’articolo 3,
comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche’ al
trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le
modalita’ definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del
procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine
perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare
all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale
certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo
vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva
impossibilita’. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari
danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta
presentazione di tale comunicazione.
5. L’Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette
all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari
prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con
l’interessato, un’attestazione relativa alla insussistenza
dell’obbligo vaccinale o all’impossibilita’ di adempiervi di cui al
comma 4.
6. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l’Azienda
sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo
vaccinale, ovvero l’impossibilita’ di adempiervi, di cui al comma 4,
provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24
novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell’articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un
avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell’avviso di
cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e
l’Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a
cura dell’Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita’
speciale di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.».

Art. 2

Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle universita’,
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
e degli istituti tecnici superiori

1. All’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Dal 1°
febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione
da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle
universita’, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le
seguenti: «e del comma 1-bis»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),»
sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»;
c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal
15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno
2022»;
d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono
sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle
universita’, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Art. 3

Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e’ consentito esclusivamente
ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19,
di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e
attivita’, nell’ambito del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,
attivita’ commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il
soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i
Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello
sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c)
si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma
1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di
efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l’accesso ai
servizi, alle attivita’ e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga
nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono
effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del
comma 4.»;
2) al comma 3, le parole «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
b) all’articolo 9-sexies:
1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche’ ai difensori, ai consulenti, ai
periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle
amministrazioni della giustizia»;
2) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e
alle parti del processo.»;
3) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente: «8-bis.
L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla
mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al
comma 1 non costituisce impossibilita’ di comparire per legittimo
impedimento.»;
c) all’articolo 9-septies, il comma 7 e’ sostituito dal
seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo’ sospendere
il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di
lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non
superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto
termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore
sospeso.».
2. All’articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San
Marino, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1
non si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».

Art. 4

Gestione dei casi di positivita’ all’infezione da SARS-CoV-2 nel
sistema educativo, scolastico e formativo

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati
positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie nonche’ i centri provinciali per l’istruzione degli adulti,
ferma restando l’applicazione per il personale scolastico
dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
per gli alunni si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di
istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positivita’ nella
stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al
medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita’ per
una durata di dieci giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) in presenza di un caso di positivita’ nella classe, si
applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico
rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di
positivita’ e da ripetersi dopo cinque giorni;
2) in presenza di almeno due casi di positivita’ nella classe,
si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata
di dieci giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonche’
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione
e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positivita’ nella classe si applica alla
medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di
tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positivita’ nella classe, per coloro che
diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o
di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere
effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con
l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini
summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la
durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positivita’ nella classe, si applica
alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci
giorni.
2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere
nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5°.

Art. 5

Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella
popolazione scolastica

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attivita’ di
tracciamento dei contagi da COVID-19 nell’ambito della popolazione
scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette
alla autosorveglianza di cui all’articolo 4, mediante l’esecuzione
gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene
SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione
medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera scelta, presso le farmacie di cui all’articolo 1, commi 418 e
419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie
aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e’ autorizzata a favore del
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022,
a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi
incluse quelle confluite sulla contabilita’ speciale di cui
all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi
dell’art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106.
2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i
mancati introiti derivanti dall’applicazione del comma 1, il
Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le
medesime modalita’ previste dai protocolli d’intesa di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
3. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e
fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l’anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

cdn/AGIMEG