Legge di bilancio, oggi il voto di fiducia. Dalla gara per slot e vlt, all’assegnazione punti gioco, diritti per gioco online, tassa sulle vincite: ecco tutti gli interventi sui giochi

Per la Legge di Bilancio è stata stabilita la seguente organizzazione dei lavori: la votazione per appello nominale avrà inizio oggi a partire dalle ore 15,30, previe dichiarazioni di voto a
partire dalle ore 14. Seguirà l’esame degli articoli da 2 a 19 e degli ordini del giorno. Si passerà infine, previe dichiarazioni di voto finale, alla votazione finale. Ecco le disposizioni sui giochi:

727. In vista della scadenza delle vigenti
concessioni in materia di apparecchi di cui
al comma 6, lettere a) e b), dell’articolo
110 del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita
in denaro a distanza e intrattenimento e
gioco a distanza, l’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e
delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta,
competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 200.000 diritti per apparecchi di
cui all’articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, che consentono il gioco solo
da ambiente remoto, collegati alla rete per
la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, da collocare nei
punti vendita di cui alle lettere c) e d) del
presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non
inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto,
con un’offerta minima di 10.000 diritti; b) 50.000 diritti per apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, collegati alla rete per la
gestione telematica del gioco lecito prevista
dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d) del presente
comma, nonché nelle sale scommesse e
nelle sale bingo; base d’asta non inferiore
ad euro 18.000 per ogni diritto, con un’offerta minima di 2.500 diritti;
c) 35.000 diritti per l’esercizio di
punti vendita presso bar e tabacchi, in cui
è possibile collocare gli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, che consentono il gioco solo
da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a euro 11.000 per ogni punto di
vendita, con un’offerta minima di 100
diritti;
d) 2.500 diritti per l’esercizio di sale
in cui è possibile collocare gli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, che consentono il gioco solo da
ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di
vendita, con un’offerta minima di 100
diritti;
e) 40 diritti per poter offrire gioco a
distanza; base d’asta non inferiore ad euro
2.500.000 per ogni diritto.
728. Fatta salva la disciplina in materia
di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi
dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b),
sono riservati: a) al Ministero della salute
e all’Osservatorio per il contrasto della
diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per finalità
di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, per le finalità di
pubblicazione dei report nel proprio sito
internet e di documentazione richiesta da
Governo e organi parlamentari; c) alla
suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell’ordine ed ai soggetti
istituzionali preposti, per i compiti di
controllo e verifica degli adempimenti concessori ed per esigenze di prevenzione e
repressione del gioco illegale. Con decreto
del Ministro dell’interno, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinati i
criteri e le garanzie necessari al rispetto
del presente comma per tutti i soggetti
coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati
suddetti.
729. Le concessioni di cui al comma
727 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le
somme dovute devono essere versate in
due rate: la prima, pari al 50 per cento
della base d’asta, entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione della
concessione e la seconda, pari alla differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla
sottoscrizione della convenzione di concessione.
730. Possono partecipare alle selezioni
di cui al comma 727 i soggetti aventi sede
legale nello Spazio economico europeo
sulla base di valido ed efficace titolo
abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale
Stato, di dimostrata qualificazione morale,
tecnica ed economica.
731. A decorrere dal 1o gennaio 2020,
le misure del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma
6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel
23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020
e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1o
gennaio 2021 delle somme giocate per gli
apparecchi di cui alla lettera a) e nell’8,50
per cento sino al 31 dicembre 2020 e
nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1o
gennaio 2021 delle somme giocate per gli
apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall’articolo 9,
comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
732. A decorrere dal 1o gennaio 2020,
la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) è fissata in
misura non inferiore al 65 per cento per
gli apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera a), del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
in misura non inferiore all’83 per cento
per gli apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera b), del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le
operazioni tecniche per l’adeguamento
della percentuale di restituzione in vincite
sono concluse entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.
733. A decorrere dal 15 gennaio 2020,
il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del
direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per
cento per la quota delle vincite eccedente
il valore di euro 200.
734. A decorrere dal 1o marzo 2020, il
diritto sulla parte della vincita eccedente i
500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1,
del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre
2011, richiamato nell’articolo 10, comma
9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per
cento. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è
modificata la percentuale del prelievo
sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e
Superstar destinata al fondo utilizzato per
integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre
2011, al fine di adeguarla alle nuove
aliquote del prelievo sulle vincite.
735. L’articolo 26 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, è abrogato.

cdn/AGIMEG