Legge di Bilancio approda alla Camera. Testo atteso in Assemblea il 22 dicembre. Ecco tutte le disposizioni sui giochi

La Legge di Bilancio approda alla Camera. La normativa e la relativa nota di variazioni sono state assegnate alla V Commissione (Bilancio), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. L’esame presso le Commissioni di settore dovrà concludersi entro le ore 14 di giovedì 19
dicembre; l’esame presso la Commissione Bilancio dovrà concludersi entro sabato 21 dicembre; l’esame in Assemblea avrà luogo domenica 22 dicembre, a partire dalle ore 9,30, con prosecuzione nella giornata del 23 dicembre. Ai fini dell’esame in Assemblea, i termini per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno sono fissati, rispettivamente, alle ore 9,30 e alle ore 12 di domenica 22 dicembre. Il termine per le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali in Assemblea è fissato alle ore 16 di sabato 21 dicembre. Le votazioni per l’elezione di due componenti il Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, già previste per la giornata di giovedì 19 dicembre, alle ore 10,30, sono differite ad altra data. Ecco le disposizioni sui giochi:

727. In vista della scadenza delle vigenti
concessioni in materia di apparecchi di cui
al comma 6, lettere a) e b), dell’articolo 110
del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita in
denaro a distanza e intrattenimento e gioco
a distanza, l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle
regole europee e nazionali, attribuisce, con
gara da indire entro il 31 dicembre 2020,
mediante procedura aperta, competitiva e
non discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 200.000 diritti per apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, che consentono il gioco solo
da ambiente remoto, collegati alla rete per
la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti
vendita di cui alle lettere c) e d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse
e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore
ad euro 1.800 per ogni diritto, con un’offerta minima di 10.000 diritti;
b) 50.000 diritti per apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista
dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, da collocare nei punti vendita
di cui alla lettera d) del presente comma,
nonché nelle sale scommesse e nelle sale
bingo; base d’asta non inferiore ad euro
18.000 per ogni diritto, con un’offerta minima di 2.500 diritti;
c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti
vendita presso bar e tabacchi, in cui è
possibile collocare gli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, che consentono il gioco solo
da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti;
d) 2.500 diritti per l’esercizio di sale in
cui è possibile collocare gli apparecchi di
cui all’articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
che consentono il gioco solo da ambiente
remoto; base d’asta non inferiore ad euro
35.000 per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti;
e) 40 diritti per poter offrire gioco a
distanza; base d’asta non inferiore ad euro
2.500.000 per ogni diritto.
728. Fatta salva la disciplina in materia
di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi
dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati: a) al Ministero della salute e
all’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei
cittadini; b) all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, per le finalità di pubblicazione
dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell’ordine
ed ai soggetti istituzionali preposti, per i
compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con
decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al
rispetto del presente comma per tutti i
soggetti coinvolti nella gestione della rete
telematica e nei sistemi di conservazione
dei dati suddetti.
729. Le concessioni di cui al comma 727
hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme
dovute devono essere versate in due rate: la
prima, pari al 50 per cento della base
d’asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione
e la seconda, pari alla differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
730. Possono partecipare alle selezioni
di cui ai commi 727, 728 e 729, i soggetti
aventi sede legale nello Spazio economico
europeo sulla base di valido ed efficace
titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale
Stato, di dimostrata qualificazione morale,
tecnica ed economica.
731. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le
misure del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate
e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per
cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00
per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021
delle somme giocate per gli apparecchi di
cui alla lettera a) e nell’8,50 per cento sino
al 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento,
a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme
giocate per gli apparecchi di cui alla lettera
b). Le aliquote previste dal presente comma
sostituiscono quelle previste dall’articolo 9,
comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate
dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e dall’articolo 27,
comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
732. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la
percentuale delle somme giocate destinata
alle vincite (pay out) è fissata in misura non
inferiore al 65 per cento per gli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all’83 per cento per gli apparecchi di
cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773. Le operazioni tecniche per
l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
733. A decorrere dal 15 gennaio 2020, il
prelievo sulle vincite previsto dall’articolo
5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato
nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
è fissato nel 20 per cento per la quota delle
vincite eccedente il valore di euro 200.
734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il
diritto sulla parte della vincita eccedente i
500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1,
del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre
2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar
destinata al fondo utilizzato per integrare il
montepremi relativo alle vincite di quarta e
quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore
generale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 2011, al fine di adeguarla alle
nuove aliquote del prelievo sulle vincite.
735. L’articolo 26 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, è abrogato.

Il Ministro dell’economia e delle
finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2020, all’adeguamento
degli stanziamenti dei capitoli destinati al
pagamento dei premi e delle vincite dei
giochi pronostici, delle scommesse e delle
lotterie, in corrispondenza con l’effettivo
andamento delle relative riscossioni.

Le somme stanziate sul capitolo 1896
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate per il
finanziamento dello sport al CONI e alla
società Sport e Salute Spa, e sul capitolo
2295 dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso
di mancata adozione del decreto previsto
dall’articolo 1, comma 281, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle
more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai
sensi del comma 282 del medesimo articolo
1 della citata legge n. 311 del 2004.

cdn/AGIMEG