Giochi, M5S “Prevedere nelle nuove concessioni degli operatori di gioco divieto assoluto di pubblicità”

Endrizzi ed altri senatori del Movimento 5 Stelle hanno presentato in Aula al Senato una mozione riguardante i giochi. Secondo i senatori, visto che il 30 giugno del 2016 “è prevista la scadenza delle concessioni di Stato in tema di giochi d’azzardo e scommesse”, chiedono al Governo di prevedere, in sede di rilascio e di rinnovo di ogni concessione, “il divieto assoluto, per i concessionari, di porre in essere comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all’acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche on line, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso”. Ecco il testo integrale della mozione:

“i giochi d’azzardo sono giochi che, sulla base di una posta, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario, dovuti esclusivamente o in modo preponderante al caso;

nella relazione annuale al Parlamento su droga e dipendenze 2015 che il Ministero della salute ha inviato in data 8 settembre 2015, si legge che «La popolazione italiana è stimata in circa 60 milioni di persone, di cui il 54 per cento ha giocato d’azzardo con vincite in denaro almeno una volta negli ultimi 12 mesi. La stima però dei giocatori d’azzardo “problematici” (cioè di coloro che giocano frequentemente investendo anche discrete somme di denaro ma che non hanno ancora sviluppato una vera e propria dipendenza patologica pur essendo a forte rischio evolutivo) varia dall’1,3% al 3,8% della popolazione generale (da 767.000 a 2.296.000 italiani adulti) mentre la stima dei giocatori d’azzardo “patologici” (cioè con una vera e propria malattia che si manifesta con una dipendenza patologica incontrollabile) varia dallo 0,5% al 2,2% (da 302.000 a 1.329.000 italiani adulti)»;

la grande espansione di tale fenomeno, anche grazie alla crescita impetuosa del gioco on line, ha portato a riflettere sul fatto che, analogamente ad altri settori leciti ma rigidamente disciplinati come i tabacchi, le armi o gli alcolici, anche i giochi con vincita in denaro comportano sovente danni sociali gravissimi, come l’impoverimento personale, l’insorgenza di gravi patologie correlate al gioco e in alcuni casi estremi addirittura comportamenti devianti (direttamente imputabili al gioco), quali il ricorso all’usura, la commissione di reati, tensioni e violenze domestiche, per giungere fino al suicidio o all’omicidio;

il gioco d’azzardo, come riportato da molteplici studi sul tema, avrebbe un maggiore impatto sulle fasce meno agiate, come dimostrato dal fatto che nei territori con minor reddito si avrebbe mediamente una maggior percentuale di spesa di gioco d’azzardo, e che il 56 per cento dei giocatori patologici sarebbe disoccupato;

risultano altresì pesantissimi gli effetti del grave inquinamento mafioso che si registra nel comparto dei giochi, da sempre fondamentale per le attività di riciclaggio del denaro sporco, come attestato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, che, nella sua relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito approvata il 20 luglio 2011, espressamente affermava che «in ragione delle prospettive di guadagno molto alte e della forte domanda del mercato, lo specifico settore rappresenta (…) un’attrattiva per la criminalità organizzata e per il riciclaggio di proventi illeciti, creando problemi più ampi sul piano della tutela della sicurezza generale dell’ordinamento e dell’inquinamento del sistema economico nel suo complesso», ma anche dalla relazione della Direzione nazionale antimafia del 2012, secondo cui in questo settore le mafie hanno effettuato ingenti investimenti anche con riferimento ai giochi legali;

valutato che la regolamentazione del gioco distingue i giochi vietati da quelli consentiti, prevedendo che per questi ultimi occorra ottenere un’apposita concessione o autorizzazione. Nello specifico, il gioco legale è riservato allo Stato, ovvero al Ministero dell’economia con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il quale lo gestisce, come previsto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 496 del 1948, “o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità”. In tal senso, la gestione del gioco avviene attraverso lo schema della concessione, in base alla quale i concessionari, individuati con procedure di evidenza pubblica tra coloro che possiedono i requisiti previsti dall’art. 24 decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, garantiscono che lo svolgimento dei vari giochi per cui è stata autorizzata l’offerta, avvenga secondo la normativa vigente;

considerato che:

i concessionari del gaming spendono ogni anno somme ingentissime in pubblicità e in sponsorizzazioni, spesa in rilevante parte “imposta” dallo Stato in base alle convenzioni stipulate con i concessionari stessi, che devono destinare una quota dell’aggio sulle somme riscosse, calcolato in misura percentuale sul volume delle giocate, per pubblicizzare il gioco stesso;

l’obbligo a carico dei concessionari di effettuare iniziative pubblicitarie appare in evidente contraddizione con i dati relativi ai danni da ludopatia;

sul fenomeno della ludopatia si registra da tempo l’attenzione di comitati e associazioni (NoSlot, SlotMob, SenzaSlot, Libera), nonché interventi (sia legislativi, sia di indirizzo al Governo) da parte del Parlamento, fondati sull’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato ed eventuali frodi e di salvaguardare minori e soggetti più deboli, oltre che per regolare i profili di carattere fiscale. Tra questi possono citarsi, solo per restare agli ultimi anni, il decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, che prevede, tra le altre cose, il divieto di inserimento di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori (art. 7, comma 4), la legge n. 190 del 2014 (legge finanziaria per il 2015), che tra l’altro destina annualmente, a decorrere dal 2015, una quota di 50 milioni di euro, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo (art. 1, comma 133), e la legge n. 23 del 2014, che contiene una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 14);

il Senato della Repubblica, nel corso della seduta n. 494 del 30 luglio 2015 (discussione dei disegni di legge in materia di riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo), ha approvato l’ordine del giorno G5.418, frutto della trasformazione di un emendamento, con il quale l’Aula del Senato ha impegnato il Governo ad intervenire con gli appositi strumenti normativi, al fine di introdurre il divieto assoluto di trasmissione di spot che incentivino in qualunque modo il gioco d’azzardo;

preso atto che il 30 giugno 2016 è prevista la scadenza delle concessioni di Stato in tema di giochi d’azzardo e scommesse,

impegna il Governo a prevedere, in sede di rilascio e di rinnovo di ogni concessione in tema di giochi d’azzardo e scommesse, il divieto assoluto, per i concessionari, di porre in essere comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all’acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche on line, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso”. lp/AGIMEG