Giochi, esclusiva Agimeg: ecco il regolamento integrale per Roma. Entro 120 giorni un provvedimento anche per i punti già esistenti

Nuove sale giochi ad almeno 350 metri di distanza dai luoghi sensibili all’interno del perimetro dell’anello ferroviario e di almeno 500 metri al di fuori di esso, mentre per i punti già esistenti sarà emanato un provvedimento entro 120 giorni. Sono alcuni degli aspetti chiave del regolamento sale da gioco e giochi leciti di Roma approvato dall’Assemblea capitolina. “I locali delle sale da gioco con installazione di VLT, delle agenzie per la raccolta di scommesse e degli esercizi che installano giochi con vincita in denaro, devono rispettare una distanza dai luoghi sensibili di seguito indicati di almeno 350 metri all’interno del perimetro dell’anello ferroviario e di almeno 500 metri al di fuori di esso: istituti scolastici di qualsiasi grado; luoghi di culto; centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; centri anziani. Al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco ed ulteriore fattore di rischio per il giocatore compulsivo, all’interno del locale in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo con vincita in denaro non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat. La distanza tra locale e luogo sensibile deve essere calcolata prendendo in considerazione il percorso pedonale più breve, misurato partendo dall’accesso del luogo sensibile all’ingresso del locale da gioco. Gli apparecchi e congegni da gioco non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all’interno istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie, centri di formazione professionale, luoghi di culto, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, attrezzature balneari e spiagge, giardini, parchi e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici e nazionali, caserme attive, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri per l’impiego. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri, di cui al comma 1 del presente articolo, dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sale da biliardo o sale giochi che non installino apparecchi da gioco con vincita in denaro”. E’ questo il cuore del Regolamento sui giochi emanato dal Comune di Roma in tema di contrasto al gioco patologico, nel quale si sottolinea come “il presente Regolamento si applica a far data dalla sua entrata in vigore per l’apertura delle nuove attività. Per gli esercizi precedentemente autorizzati disporrà la Giunta Capitolina ovvero l’Assemblea Capitolina con apposito provvedimento da emettersi entro 120 giorni dall’approvazione del presente Regolamento”.

“Roma Capitale – si legge – con il presente Regolamento e nel rispetto dei principi costituzionali – al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di utenti psicologicamente più vulnerabili, si prefigge i seguenti obiettivi: prevenire e contrastare la propensione al Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.), anche riconosciuto a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quale patologia del comportamento legata all’azzardo e paragonabile alla tossicodipendenza; garantire che ogni forma di gioco lecito, sul territorio cittadino e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro apprezzabili e documentati – per la salute pubblica, la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, l’aggregazione sociale, la sicurezza urbana, la viabilità, il decoro, la quiete pubblica e contrastando, altresì, i fenomeni di dequalificazione territoriale; disincentivare il gioco compulsivo che, sovente, degenera nella patologia del Gioco d’Azzardo Patologico anche attraverso iniziative di informazione e di educazione correlate al gioco, ancorché lecito, valorizzando le forme di aggregazione sociale che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività”.

L’articolo 3 del regolamento è relativo ai giochi vietati: “L’esercizio del gioco d’azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l’installazione e l’uso dei relativi apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Sono, altresì, vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente ed in contrasto alla normativa vigente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo abilitativo rilasciato dalle competenti autorità. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da intrattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, di cui al successivo articolo 4, qualunque siano i simboli adottati”.

“L’apertura delle sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), e 7, del T.U.L.P.S. è subordinata al rilascio del titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, il richiedente dovrà dimostrare: di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e non avere situazioni soggettive in contrasto con gli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.; di non essere sottoposti a misure di prevenzione che costituiscano cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi Antimafia e Misure di Prevenzione). In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore nella quale sono indicati i giochi d’azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse”.

In tema di orari, “la disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, è stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/20. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l’obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica”. Per scaricare il regolamento completo, clicca qui: REGOLAMENTO

cz/AGIMEG