Dossier Decreto Sostegni Ter: esenzione pagamenti contribuzione addizionale per datori di lavoro di sale giochi e bingo. I dettagli

“Articolo 7 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale) Il comma 1 esonera i datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l’anno 2022 e a 13 milioni di euro per l’anno 2024, per l’anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 e, per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 32”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio del Bilancio al Senato riguardo il disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

“La RT è stata predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali dell’INPS relativi alla fruizione della Cassa integrazione Covid-19, concessa ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18 del 2020, relativa al mese di febbraio 2021, nell’ipotesi che la recente, massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzato per ciascun settore una retribuzione media oraria pari a 11,7 euro. La tabella seguente riporta la stima delle minori entrate contributive derivanti dall’esonero del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici riportati nell’allegato I che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa; nella tabella vengono riportate anche le basi tecniche sulle quali sono stati effettuate le valutazioni. L’aliquota media del contributo addizionale oggetto dell’esonero è pari al 9% per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, mentre è stato utilizzato il 4% per le aziende fino a 15 dipendenti. L’onere riportato è al lordo degli effetti fiscali che produrranno effetti positivi per la finanza pubblica a partire dal 2023”, aggiunge.

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall’esonero del contributo addizionale per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022 (Importi in milioni di euro) (+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica).

cdn/AGIMEG