Delega Fiscale: pubblicità sui giochi vietata in tv dalle 16 alle 19. Esclusi dal divieto i canali sportivi

Aggiornata nel testo del decreto legislativo sui giochi della Delega Fiscale la disciplina sulla pubblicità permessa ai concessionari del gioco pubblico. La bozza in fase di ultimazione prima del prossimo Consiglio dei Ministri conferma il divieto di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti dai soggetti non concessionari. Per quanto riguarda i canali televisivi, la pubblicità è vietata “nella fascia oraria di programmazione protetta per i minori di età tra le ore 16.00 e le ore 19.00 di ogni giorno, fatta eccezione per le trasmissioni su canali afferenti al genere di programmazione tematica “sport”, ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco”.
La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro in ogni caso “non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell’interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza”. E ancora “non deve incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato, negare che il gioco possa comportare dei rischi, omettere di rendere espliciti le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus e presentare o suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero costituire una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento”.
Semaforo rosso per la pubblicità durante programmi tv, trasmissione radiofoniche o proiezioni cinematografiche chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. Sono escluse dalle limitazioni le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari.
Per quanto riguarda l’informazione dei giocatori sono confermate “formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Agenzia”.
I concessionari di giochi pubblici e gli operatori di gioco inoltre devono sottoporre preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di soggetti od organismi autonomi settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dell’editoria. cz/AGIMEG