Decreto Sostegni Ter: disposizioni in materia di gioco del Bingo e misure a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche. Ecco gli emendamenti presentati al testo

La Commissione Bilancio del Senato è impegnata con l’esame del ddl di conversione del decreto-legge n. 4/2022, su sostegno a imprese e operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, per emergenza Covid-19, e per contenimento effetti aumenti prezzi in settore elettrico. E’ scaduto lo scorso lunedì il termine per la presentazione degli emendamenti. Ecco tutti gli emendamenti presentati al testo riguardanti il gioco e l’ippica:

1.39

Pittella, Manca (PD)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

        «4-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall’articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall’articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell’attività di raccolta dovuta allo stato d’emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

        4-ter. Per il solo periodo dal 1º gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all’articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all’effettivo versamento.».

1.0.2

Nannicini (PD)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di gioco del Bingo)

        1. All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ”periodo di sospensione dell’attività”, sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe.».

3.105

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato (L-SP-PSd’Az)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall’articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall’articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell’attività di raccolta dovuta allo stato d’emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

        3-ter. Per il solo periodo dal 1º gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all’articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all’effettivo versamento.».

3.111

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato (L-SP-PSd’Az)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di sostenere la filiera ippica, l’indotto del comparto agricolo colpiti dall’emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3, dell’articolo 4, del decreto del Presidente della repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata il 1 gennaio di ciascun anno, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete ”fisica” al 34 per cento e per quella a ”distanza” al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete ”fisica” al 25 per cento e per quella a ”distanza” al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete ”fisica” al 20 per cento e per quella a ”distanza” al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.».

9.0.6

Faraone, Evangelista (IV-PSI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

        1. Al fine di sostenere e rilanciare, favorendo la ripresa delle attività economiche e il funzionamento degli impianti ippici, il fondo di cui all’articolo 1, comma 870 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 10 milioni per l’anno 2022.

        2. Per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, si provvede ai sensi del comma 871, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

        3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.19

Modena, Boccardi (FIBP-UDC)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all’istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall’articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall’anno 2022.

        2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

        3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 260.000 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ”Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

8.0.33

Sbrollini, Evangelista (IV-PSI)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. L’imposta di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, imposta sugli intrattenimenti, è abrogata.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

        Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

        – al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.667,41 milioni di euro per l’anno 2022»;

        – dopo la lettera: h) inserire la seguente:

            «h-bis) quanto a 6 milioni di per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.0.13

de Bertoldi (FdI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)

        1. In considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti economici, effetti derivanti sul tessuto produttivo nazionale, i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2022, la scadenza s’intende prorogata al 30 giugno 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2023.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

30.0.14

de Bertoldi (FdI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)

        1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti i termini, di riversamento all’erario e all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 settembre 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l’ultima rata è versata entro il 30 dicembre 2022.».

cdn/AGIMEG