Decreto Dignità, Servizio Bilancio: taglio del payout delle slot penalizzerà il gettito. Ecco la Relazione sulla Verifica delle Quantificazioni

Il Governo dovrebbe quantificare in che modo un eventuale diminuzione del payout degli apparecchi influirebbe sull’andamento delle giocate, e quindi di conseguenza anche sul gettito erariale. Lo chiede il Servizio Bilancio dello Stato nella Relazione sulla Verifica delle Quantificazioni al Decreto Dignità, esaminando appunto la norma che prevede l’incremento del prelievo sugli apparecchi. Il Servizio Bilancio ricorda infatti che l’aumento del Preu – introdotto dalle Commissioni referenti della Camera – servirà a finanziare l’esonero contributivo per l’occupazione giovanile,  e incremento del Fondo FISPE. Di seguito riportiamo integralmente i passaggi della Relazione sulla Verifica delle Quantificazioni che riguardano le norme sui giochi:

ARTICOLO 9

Interventi sui giochi e PREU

Le modifiche, introdotte dalle Commissioni di merito, intervengono sul testo originario dell’articolo 9 prevedendo:

– che il divieto generalizzato di pubblicità già previsto per i giochi e le scommesse con vincite di denaro si applichi anche al gioco d’azzardo (comma 1); inoltre, tale divieto resta applicabile – come già previsto dal testo originario – alla pubblicità “comunque effettuata e su qualunque mezzo”: fra le esemplificazioni, comunque, il riferimento originario a “internet” viene sostituito dal riferimento a “i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media”;

– che nelle leggi e negli altri atti normativi nonché “negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo” i disturbi correlati ai giochi e alle scommesse con vincite in denaro siano definiti “disturbi da gioco d’azzardo (DGA)” (comma 1-bis); coerentemente, nel testo dell’articolo 9 e nella rubrica del Capo III l’espressione “ludopatia” è sostituita dall’espressione “disturbo da gioco d’azzardo”;

– che ai fini delle indicazioni obbligatorie previste dal DL n. 158/2012, art. 7, comma 4-bis, (secondo cui la pubblicità dei giochi con vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita) per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non siano computati nella predetta probabilità di vincita (comma 1-ter);

– che il PREU sia incrementato – a copertura di parte degli oneri derivanti dall’art. 1-bis, commi 1 e 2 (come disposto dall’art. 1-bis, comma 4, lettera b)

– nelle seguenti misure:

– per gli apparecchi AWP o new slot (aliquota attuale: 19%): l’aliquota passa al 19,25% dal 1° settembre 2018, al 19,6 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, al 19,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, al 19,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed al 19,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023;

– per gli apparecchi VLT (aliquota attuale: 6%): l’aliquota passa al 6,25% dal 1° settembre 2018 al 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, al 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, al 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e al 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023; (comma 6); – che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Governo proponga una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6 (comma 6-bis).

Le modificazioni, introdotte da emendamenti di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Al riguardo, con riferimento alle modificazioni di cui al comma 1, tenuto conto che l’espressione “gioco d’azzardo” potrebbe, almeno in parte, ritenersi già inclusa in quella, prevista dal testo originario del provvedimento, di “giochi e scommesse con vincite in denaro”, andrebbe acquisita conferma dal Governo che la predetta modifica non determini variazioni rispetto alla riduzione di gettito già scontata dalla relazione tecnica con riguardo al medesimo comma 1.
Analoga conferma appare utile con riferimento al comma 1-ter, che interviene sulle informazioni pubblicitarie obbligatorie per le lotterie istantanee dal 1° gennaio 2019. Con riferimento al comma 6-bis (che fa obbligo al Governo di presentare una proposta di riforma dei giochi leciti), non si formulano osservazioni tenuto conto che alla verifica delle quantificazioni e degli eventuali effetti finanziari si potrà adempiere in sede di esame del testo della proposta governativa che sarà presentata.

Con riferimento alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito al comma 6 (che incrementano l’aumento del PREU già previsto dal testo originario del comma) si fa presente che le stesse sono state introdotte per far fronte agli effetti netti derivanti dai commi 1 e 2, in materia di esonero contributivo per l’occupazione giovanile, e dal comma 5 (incremento del Fondo FISPE) dell’art. 1-bis, come si evince dalla lettera b) del comma 4 del medesimo articolo.
Secondo tale ultima disposizione, infatti, quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6 concorre a coprire gli oneri derivanti dalla decontribuzione, nella seguente misura:

(milioni di euro)

2019 2020 2021 2022 Dal 2023
38,8 84,2 117 117 46,8

La stima di questi ultimi effetti, imputabili agli ulteriori incrementi del PREU previsti dalle modifiche introdotte in sede referente, appaiono in linea con i parametri e il procedimento di calcolo definito dalla RT con riguardo alle norme del testo originario.
Gli effetti degli ulteriori incrementi del PREU sono infatti ricostruibili applicando le aliquote differenziali alle basi imponibili indicate nella RT allegata al testo originario. In proposito appare comunque necessario acquisire elementi di conferma dal Governo.
Andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito ad eventuali effetti di riduzione della base imponibile – derivanti da modificazioni del payout (percentuale di vincite sul giocato riconosciuta ai giocatori) – che potrebbero impattare sulle maggiori entrate erariali attese dall’incremento dell’aliquota impositiva: simili effetti sono stati infatti prefigurati sia dalla relazione tecnica riferita al testo originario dell’articolo 9 sia da quella riferita all’ultimo incremento del PREU medesimo, introdotto dal DL 50/2017.

ARTICOLO 9-bis

Monitoraggio dell’offerta di gioco

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, prevede che, al fine di assicurare un costante monitoraggio dell’offerta di gioco con particolare riferimento alle aree del territorio a maggior rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo, anche attraverso una banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro della salute, riferisca annualmente al Parlamento sui risultati del monitoraggio.
Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito l’emendamento – che nel testo originario prevedeva l’accesso diretto dei comuni alla banca dati sopra menzionata – è stato riformulato sulla base delle indicazioni del rappresentante del Governo per eliminare profili di onerosità.
In particolare4, il rappresentante del Governo ha osservato che l’accesso diretto dei comuni alla banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio avrebbe determinato un costo attualmente non sostenibile, e ha, pertanto, proposto – al fine di poter esprimere parere favorevole sull’emendamento – di sopprimere le parole: «alla quale possono accedere i Comuni» (riferite alla banca dati medesima). L’emendamento è dunque stato approvato nel testo così riformulato.

Al riguardo, si rileva che la norma prevede, a carico del Governo, un obbligo informativo nei confronti del Parlamento, per il cui adempimento si presuppone l’utilizzo “anche” di una banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio.
Si rileva in proposito che dati sul gioco lecito, anche in forma elaborata e disaggregati a livello territoriale (si considerino, ad esempio, le banche dati rese pubbliche periodicamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella sezione “I dati sul gioco legale in Italia”, riferite a ciascun singolo comune e alla categoria di gioco) sono già nella disponibilità delle amministrazioni competenti.
Andrebbero peraltro acquisiti elementi di valutazione dal Governo volti ad escludere oneri aggiuntivi per le strutture competenti derivanti dal monitoraggio previsto dalla norma in esame e dal riferimento ad un’apposita banca dati.

ARTICOLO 9-ter

Misure a tutela dei minori

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, prevede che l’accesso agli apparecchi del tipo newslot e videolottery sia consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 i predetti apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso al gioco ai minori di età devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione dell’obbligo di rimozione è punita con la sanzione amministrativa di euro diecimila per ciascun apparecchio.
Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, si rileva che la norma prescrive l’accesso agli apparecchi da intrattenimento di tipo AWP e VLT mediante tessera sanitaria, al fine di impedire il gioco ai minori. Considerato che – per i minori – il divieto di gioco con vincita in denaro è già previsto, a legislazione vigente, dall’art. 24, comma 20, del DL 98/2011, la norma non appare volta ad introdurre una nuova limitazione di accesso ai giochi (con possibile riduzione della base imponibile) bensì a dare attuazione ad una prescrizione già prevista. In tal senso, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.
Sarebbe peraltro utile acquisire l’avviso del Governo in merito all’eventualità che l’accesso agli apparecchi tramite tessera sanitaria possa comportare – anche per il pubblico per il quale non vige il divieto – effetti disincentivanti con eventuali riflessi sui volumi di gioco.

ARTICOLO 9-quater

Logo No Slot e campagne di sensibilizzazione

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, prevede l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del logo “no slot” (comma 1). I comuni possono prevedere il rilascio e il diritto d’uso del logo per i titolari di esercizi pubblici e circoli privati che eliminano o non installano gli apparecchi AWP (o newslot) e VLT (di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS) (comma 2). Il Ministero dello sviluppo economico definisce le condizioni per il rilascio del diritto d’uso del logo e per la revoca (comma 3). Si prevede che dall’attuazione dell’articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, si rileva che la norma istituisce un logo “no slot”, che potrà essere utilizzato dagli esercizi privi di apparecchi da gioco AWP (o new slot) e VLT e prevede un’apposita clausola di invarianza. Non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione considerato che la norma non appare suscettibile di incidere in via diretta sulle entrate erariali da gioco.
Per quanto attiene alla clausola di invarianza riportata nell’articolo in esame, probabilmente riferita ad adempimenti di carattere amministrativo, appare utile chiarire a quali attività la stessa faccia specificamente riferimento, atteso che tale clausola non è consentita per le spese di carattere obbligatorio. es/AGIMEG