Decreto Cura Italia: il TESTO UFFICIALE delle norme sui giochi. Proroga gare slot, scommesse e bingo, sospesi canoni bingo e posticipo pagamento Preu. Prorogati Registro Unico Operatori e Awpr

Tutte confermate le anticipazioni riguardanti il settore dei giochi delle bozze sul Decreto Cura Italia che è stato firmato questa notte dal presidente Mattarella. I termini per il versamento del prelievo erariale unico (Preu) su Slot e Vlt e del canone concessorio “in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020”. Prevista inoltre la proroga di 6 mesi per le gare di concessioni di slot e vlt, delle scommesse e del bingo, che avrebbero dovuto essere indette entro il 31 dicembre 2020. Per il bingo, a seguito della sospensione delle attività delle sale, non è dovuto il canone. Previsto anche il potenziamento, per il 2020, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alcune sospensioni fiscali per sale giochi, ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse. Ecco il testo integrale degli articoli riguardanti i giochi:
Art. 69 (Proroga versamenti nel settore dei giochi)
1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. 2. A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività. 3. I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi. 4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 70 (Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) 1. Per l’anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) 1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite da “e 24”; 2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. 4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 126 (Disposizioni finanziarie) 1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo. 2. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto. 3. All’articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “58.000 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “83.000 milioni di euro”. 4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, è incrementata di 2.000 milioni per l’anno 2020. 5. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell’importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. 6. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l’anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l’anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l’anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l’anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l’anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l’anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l’anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l’anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l’anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l’anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l’anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l’anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l’anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l’anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l’anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l’anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l’anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l’anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l’anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l’anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede: a) quanto a 221,3 milioni di euro per l’anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l’anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l’anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l’anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l’anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l’anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l’anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l’anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l’anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l’anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l’anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74; b) quanto a 185,30 milioni di euro per l’anno 2021, a 115 milioni di euro per l’anno 2022, a 188 milioni di euro per l’anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l’anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l’anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l’anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l’anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l’anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l’anno 2029, a 516 milioni di euro per l’anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo; c) quanto a 116 milioni di euro per l’anno 2021, a 65 milioni di euro per l’anno 2022, a 69 milioni di euro per l’anno 2023, a 74 milioni di euro per l’anno 2024, a 63 milioni di euro per l’anno 2025, a 72 milioni di euro per l’anno 2026, a 70 milioni di euro per l’anno 2027, a 65 milioni di euro per l’anno 2028, a 67 milioni di euro per l’anno 2029 e 69 annui a decorrere dall’anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189. 7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 8. Nel caso in cui, dopo l’attuazione del comma 7, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma precedente entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. 9. Le risorse destinate all’attuazione da parte dell’INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all’Istituto medesimo. 10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all’infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale. 11. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell’esercizio 2020. lp/AGIMEG