Commissione Sanità Regione Campania: via libera al Testo Unificato su gioco d’azzardo con distanze e limiti orari. Ecco il TESTO INTEGRALE

Via libera della Commissione Sanità e Sicurezza sociale della Regione Campania al Testo Unificato “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”. Secondo quanto previsto dalla normativa, la Regione “disciplina e monitora le attività degli esercizi che offrono gioco in concessione statale attraverso la regolamentazione delle distanze da luoghi sensibili, delle modalità di controllo del consumo di gioco e degli orari di esercizio, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle fasce vulnerabili della popolazione. Cura il funzionamento dell’Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco di Azzardo. Istituisce, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, uno specifico fondo, denominato “Fondo per il Contrasto e la Prevenzione alla diffusione dei Disturbi da Gioco d’Azzardo (DGA)” finalizzato al finanziamento di azioni di prevenzione e contrasto al DGA, nel quale confluiscono le somme delle sanzioni irrogate. Istituisce, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco e nei locali con offerta del gioco in concessione. Cura la realizzazione, sulla base dei dati forniti dai Comuni, di una mappa geo-referenziata dei luoghi sensibili nell’ambito del Geo-portale Sistema informativo territoriale della Campania (ITER)”. Tra i compiti dei Comuni invece: “hanno facoltà di regolamentare le distanze dai luoghi sensibili. Hanno facoltà di individuare Luoghi Sensibili ulteriori rispetto a quelli individuati all’art. 3, anche per periodi di tempo determinati”. E’ “vietata la Nuova Apertura di attività site ad una distanza da Luoghi Sensibili inferiore a 250 metri misurati dagli ingressi principali degli edifici. La distanza sarà calcolata secondo criteri che tengano conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotino, entro 240 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di: possibilità di accesso selettivo all’offerta di gioco, con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge; videosorveglianza dell’area con Apparecchi per il Gioco, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali; modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco; certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione. Detta certificazione, ove non già disponibile, è necessaria a partire dal primo anno successivo dalla loro attivazione delle attività formative regionali”. “I Comuni – specifica la normativa – prevedono la sospensione oraria dell’attività di gioco con apparecchi da intrattenimento: per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori, per 12 ore giornaliere complessive, di cui 10 ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle 23 alle 9 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12.30 alle 14.30; per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori, per 8 ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10”. Ecco il testo completo della normativa: AttiCommissione_148662