Abruzzo: in GU legge regionale su dipendenze. Misure a contrasto del gioco d’azzardo patologico: “Incentivi per la riconversione delle sale giochi”

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni la Legge Regionale 7 dicembre 2021, n. 37 dell’Abruzzo “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni”. Nel testo si legge: “La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, detta norme per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che comportamentali, al fine di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono affette, con particolare riferimento alle fasce piu’ deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, favorendone il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale, anche tramite il sostegno alle famiglie. 2. Agli effetti della presente legge per «dipendenze patologiche» si intendono: a) il disturbo da gioco d’azzardo; b) le dipendenze da sostanze (bevande alcoliche, tabacco, sostanze psicotrope e stupefacenti, «nuove sostanze», antidolorifici); c) le dipendenze tecnologiche (internet, reti sociali, smartphone, videogiochi, videopornografia, ecc.) e altre dipendenze comportamentali, come da DSM-5, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali; d) shopping compulsivo; e) ipersessualita’”. Poi ancora: “Titolo II

DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO E DIPENDENZA DALLE NUOVE TECNOLOGIE

Art. 7.

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente Titolo:
a) per «sale da gioco» devono intendersi tutti i locali adibiti
prevalentemente all’attivita’ di gioco con vincita in denaro il cui
esercizio e’ autorizzato ai sensi dell’articoli 86 e 88 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza);
b) per «apparecchi per il gioco lecito» devono intendersi gli
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che
distribuiscono vincite in denaro indicati dall’art. 110, comma 6, del
predetto testo unico;
c) per «luoghi sensibili» devono intendersi:
1) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
inclusi gli istituti professionali e le universita’;
2) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse
quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di
soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari
condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di
categorie protette;
3) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti
sportivi;
4) le caserme militari;
5) i centri di aggregazione di anziani;
6) tutti i luoghi di culto;
7) i cimiteri e le camere mortuarie;
d) per «installazione di apparecchi per il gioco lecito»: il
collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera
b) alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
e) per «concessionario»: l’operatore che possiede e fornisce
alle attivita’ autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui
alla lettera b), ivi compreso il titolare di concessione per la
gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all’art.
110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, qualora lo stesso
fornisca alle attivita’ autorizzate gli apparecchi di cui alla
lettera b);
f) per «vetusta’ dell’apparecchio per il gioco lecito»: la
sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell’apparecchio per il gioco
lecito di cui alla lettera b) rispetto a requisiti previsti dalla
normativa vigente;
g) per «guasto dell’apparecchio per il gioco lecito»: il
malfunzionamento irreparabile dell’apparecchio per il gioco lecito di
cui alla lettera b) che lo rende inservibile al suo scopo;
h) per «subingresso»: il subentro in un’attivita’ economica
esistente a seguito di atto tra vivi, quali per trasferimento di
proprieta’ (compravendita, donazione, fusione), per gestione (affitto
d’azienda), o per reintestazione di precedente titolare o per
successione (decesso del titolare);
i) per «variazione di titolarita’ per modifiche societarie
nell’esercizio dell’attivita’»: modifica della natura giuridica della
societa’, della ragione sociale, il cambio del legale rappresentante
o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato.

Art. 8.

Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale
di cui all’art. 3, promuove periodiche campagne di informazione,
educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da
gioco illecito e dalle nuove tecnologie, in collaborazione con i
soggetti di cui all’art. 1, comma 3, le associazioni dei consumatori
e degli utenti, le associazioni di categoria, le associazioni
familiari e le comunita’ giovanili.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente ai
minori, ai giovani e agli anziani e sono finalizzate:
a) a diffondere una maggiore conoscenza delle dipendenze, delle
patologie correlate e delle relative cure;
b) a favorire un utilizzo responsabile del denaro, anche al
fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di
connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di
soggetti affetti da disturbo da gioco d’azzardo e delle loro
famiglie;
c) a prevenire e contrastare fenomeni di disagio e devianza
giovanile, favorendo l’utilizzo critico e consapevole delle nuove
tecnologie, in particolare di internet e delle reti sociali;
d) ad informare sull’esistenza di servizi pubblici di
assistenza presenti sul territorio regionale e sulle relative
modalita’ di accesso;
e) ad informare le famiglie sui programmi che consentono
l’applicazione di filtri e il blocco dei giochi illeciti in rete o di
altri siti pericolosi, nonche’ il contingentamento dei tempi di
navigazione in rete;
f) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo
identificativo «No Slot-Regione Abruzzo» di cui all’art. 9.

Art. 9.

Logo «No Slot-Regione Abruzzo»

1. E’ istituito il logo regionale «No Slot-Regione Abruzzo»
rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi
commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati
all’intrattenimento che rimuovono o scelgono di non installare nel
proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in
materia di sanita’, definisce i contenuti grafici, i crateri e le
modalita’ di rilascio e di utilizzo del logo, nonche’ i casi di
sospensione, decadenza e revoca dello stesso.
3. I comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi
commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati
all’intrattenimento in possesso del logo di cui al comma 1, e per i
soggetti che rimuovono nel proprio esercizio apparecchi per il gioco
lecito possono prevedere agevolazioni sui tributi di propria
competenza nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di
Stato, secondo criteri e modalita’ da determinare con appositi
regolamenti comunali.

Art. 10.

Esercizio del gioco lecito

1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di
apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del
Sindaco del comune territorialmente competente.
2. Le nuove autorizzazioni all’esercizio di sale da gioco o
all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi
commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei
locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso
pedonale piu’ breve, dai luoghi sensibili.
3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi
da quelli definiti dall’art. 7, comma 1, lettera c), per i quali non
puo’ essere rilasciata l’autorizzazione di cui al comma 2, tenuto
conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza
urbana, nonche’ dei problemi connessi con la viabilita’,
l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
4. I comuni possono, altresi’, disporre limitazioni temporali
all’esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e
della quiete pubblica, nonche’ di circolazione stradale.
5. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della
superficie esistente o il trasferimento dell’attivita’ in altro
locale e’ equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui
al presente comma, per gli esercizi gia’ esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di
subingresso nell’attivita’, di variazioni della titolarita’ di
esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo
rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede
dell’attivita’ conseguente a procedure di sfratto.
6. Il subentrante ha diritto ad intestarsi l’autorizzazione del
precedente titolare a condizione che sia in possesso dei requisiti
morali e professionali e che dimostri di essere regolarmente
subentrato con idonei documenti.
7. Non e’ richiesto il requisito della distanza di cui al comma 2
nel caso di autorizzazione ad un punto di vendita riconducibile alla
categoria di cui all’art. 3, comma 3, lettera b) del decreto
2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze,
soggetto al rispetto delle distanze di cui all’art. 2 del decreto
ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 (regolamento recante disciplina
della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo).
8. E’ vietata qualsiasi attivita’ pubblicitaria relativa
all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di
apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o
pubblici. In materia di divieto di pubblicita’ si applica, altresi’,
la vigente normativa statale, ed in particolare l’art. 9, comma 1,
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (disposizioni urgenti per la
dignita’ dei lavoratori e delle imprese), convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Art. 11.

Obblighi degli esercenti e dei gestori

1. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli
privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento in cui sono
installati apparecchi per il gioco lecito sono tenuti ad esporre in
maniera visibile e accessibile al pubblico, all’ingresso e
all’interno dei locali, nonche’ su ogni apparecchio per il gioco,
materiale informativo al fine di:
a) evidenziare i rischi connessi al disturbo da gioco e i
relativi danni;
b) segnalare la presenza sul territorio dei Servizi per le
dipendenze patologiche (Ser.D.);
c) diffondere la conoscenza del portale informatico di cui
all’art. 2, comma 3, lettera c), e del numero verde di cui all’art.
3, comma 3, lettera b);
d) diffondere un decalogo di azioni sul gioco sicuro e
responsabile.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di partecipare ai
corsi di formazione ed aggiornamento previsti dal Piano regionale di
cui all’art. 3 e di esporre, nei propri esercizi, l’attestazione
dell’avvenuta partecipazione.
3. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale
informativo di cui al comma 1 e organizzano i corsi di cui al comma
2, sulla base delle linee di indirizzo definite dall’Osservatorio
regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze
patologiche.

Art. 12.

Disposizioni sanzionatorie

1. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 1 e
2, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorita’ giudiziaria per
i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni
qualvolta ne ricorrano gli estremi, e’ punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo
di euro 5.000,00. In caso di reiterazione delle violazioni, e’
disposta, altresi’, la sospensione dell’esercizio da dieci a sessanta
giorni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 8,
e’ soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00
a euro 5.000,00.
3. In caso di violazione degli obblighi formativi di cui all’art.
11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
300,00 a euro 1.000,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi
per il gioco lecito, e da euro 1.000,00 a 5.000,00 per i gestori e il
personale operante nelle sale da gioco.
4. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle
sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri
soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.
5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui
al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70
per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito
distrettuale, in coerenza con le finalita’ della presente legge, e la
Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinato al
finanziamento del Piano regionale di cui all’art. 3.

Art. 13.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita’
produttive

1. Per il periodo di imposta 2021, l’aliquota dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) e’ ridotta dello 0,30 per
cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che
provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli
apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo
«No Slot-Regione Abruzzo» di cui all’art. 9. La riduzione di aliquota
opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ed
e’ applicata per il periodo d’imposta in cui e’ avvenuta la rimozione
e per i due periodi d’imposta successivi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le
modalita’ applicative della disposizione di cui al comma 1.

Art. 14.

Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il
gioco lecito

1. La Regione e’ autorizzata a concedere contributi finalizzati
alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli
apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici,
commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati
all’intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il
gioco lecito.
2. Con successivo regolamento regionale sono determinati i
criteri, le condizioni e le modalita’ di presentazione delle domande,
nonche’ le modalita’ di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili
all’intervento descritto nella domanda di contributo per l’acquisto
di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline
sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di
ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute
successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine
di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il
contributo.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», nella
misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di
5.000,00 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa
l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 15.

Vigilanza e controlli

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo
sull’osservanza degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11.
2. La Regione e i comuni collaborano con i competenti organi
dello Stato e con le forze dell’ordine nella prevenzione e nel
contrasto del gioco illegale e del correlato rischio di usura, anche
in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni
criminali, promuovendo, al tal fine, l’adozione di specifici accordi
e protocolli operativi congiunti”. cdn/AGIMEG