La proposta di legge d’iniziativa delle deputate Polverini e Sandra Savino (FI) “Disposizioni in materia di libertà di scelta nell’accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico nonché misure per il riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza in ambito familiare” demanda al Ministero dell’economia e delle finanze — Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di adottare misure in materia di giochi pubblici on line, di lotterie istantanee e di apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate previste dalla norma. “La presente proposta di legge riproduce i contenuti dell’atto Camera n. 3290 della XVII legislatura, che a sua volta sviluppava, in parte, le disposizioni dell’atto Camera n. 946 della stessa legislatura, trasfuso in parte nella legge 10 ottobre 2014, n. 147, recante modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguar- danti l’accesso al trattamento pensionistico. La citata legge n. 147 del 2014, però, non affronta il tema della libertà di scelta della persona nell’accesso al sistema previdenziale né quello del riconoscimento del valore universale della maternità e del lavoro di cura e di assistenza in ambito familiare. L’articolo 1 della presente proposta di legge indica le finalità della medesima. L’articolo 2 reca disposizioni volte a consentire una maggiore flessibilità nella scelta del lavoratore di accedere al trattamento pensionistico attraverso un meccanismo premiale o disincentivante. La norma trova applicazione in caso di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, di età anagrafica minima di 62 anni e di importo dell’assegno pari ad almeno 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all’età dell’effettivo pensionamento che varia da -8 per cento a 8 per cento con 66 anni di età come valore neutro. I commi da 3 a 6 tengono conto degli anni di contributi versati. La percentuale di riduzione del 2 per cento annuo è a sua volta ridotta in ragione degli anni di contributi versati da un minimo di 0,3 punti, fino a dimezzarsi nel caso di quaranta anni di contribuzione. Sono fatte salve altre disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento. Fino al 31 dicembre 2019 l’adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi. L’articolo 3 riconosce alcuni benefìci previdenziali per i lavoratori che svolgono lavori di cura e di assistenza familiare: tre mesi di anticipo nell’età per ogni anno di cura e assistenza, l’accesso al pensionamento dopo trenta anni di contribuzione, la contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva e, solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di cura e di assistenza. L’articolo 4 prevede un beneficio previdenziale per le lavoratrici madri (o, in loro assenza, per i lavoratori padri) pari a un anno di anticipo per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni. L’articolo 5 prevede, a copertura degli oneri della presente proposta di legge, un intervento sui giochi on line, sulle lotterie istantanee e sugli apparecchi e dispositivi di gioco”, si legge nel testo. In particolare l’articolo 5 recita: “Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede ai sensi del comma 2. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze — Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, di lotterie istantanee e di apparecchi e congegni di gioco utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1”. cdn/AGIMEG