Ordinanza integrale Bingo

ORDINANZA INTEGRALE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9281 del 2023, proposto da:
B&B S.r.l., Better Now S.r.l., Bingo Adda S.r.l., Bingo Baccara S.r.l., Bingo Bon
S.r.l., Bingobrescia S.r.l., Bingo Bul S.r.l., Bingo Centrum S.r.l., Bingo Gallura
S.r.l., Bingo Globo S.r.l. Unipersonale, Bi.Pa. S.r.l., Bingo Ritz Somalia S.r.l.,
Bingo Seven Monza S.r.l., Bingo Star Rovigo S.r.l., Bingo Time Trentino S.r.l.,
Borgaro Bingo S.r.l., Eden S.r.l., Eliodoro S.r.l., Eurogela Giochi S.r.l., Euronissa
Giochi S.r.l., Fiore S.r.l., Hippobingo Firenze S.r.l., Hippogroup Cesenate S.p.A.,
Hippogroup Modena S.r.l., Iris S.r.l., Kristal Palace S.r.l., Le Casino’ S.r.l., Milano
Giochi S.r.l., Progetto Bingo S.r.l., Romulus S.r.l., Tutto Gioco S.r.l., Michele
Surace & Bingo S.r.l. Unipersonale, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
persona dei legal rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 9288 del 2023, proposto da:
Operbingo Italia S.p.A., King Bingo S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 9325 del 2023, proposto da:
Palabingo S.r.l., Cirsa Retail S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 9428 del 2023, proposto da:
American Bingo S.r.l., Bingo So.Le S.r.l., Bingo Stella S.r.l., Marfi Entertainment
S.r.l., Planet Bet S.r.l., S.I.G. Società Italiana Giochi S.r.l., in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti,
Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 9431 del 2023, proposto da:
Figli delle Stelle S.r.l., Mondo Bingo S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Coral S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Paolo Starvaggi, Ubaldo Musarra, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 9470 del 2023, proposto da:
Allstar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Pasquale Frisina, Caterina Mercurio, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 9281 del 2023:
previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:
– della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n.
284334 del 30.05.2023, recante l’individuazione degli importi e delle scadenze per
il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di
proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto
“articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di
concessione per la raccolta del bingo di sala”;
quanto al ricorso n. 9288 del 2023:
per l”annullamento
previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:
– della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n.
284334 del 30.05.2023, recante l’individuazione degli importi e delle scadenze per
il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di
proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto
“articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di
concessione per la raccolta del bingo di sala”;
quanto al ricorso n. 9325 del 2023:
per l”annullamento
previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:
– della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n. 284334 del 30.05.2023, recante l’individuazione degli importi e delle scadenze per
il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di
proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto
“articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di
concessione per la raccolta del bingo di sala”;
quanto al ricorso n. 9428 del 2023:
per l”annullamento
previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:
– della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n.
284334 del 30.05.2023, recante l’individuazione degli importi e delle scadenze per
il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di
proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto
“articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di
concessione per la raccolta del bingo di sala”;
quanto al ricorso n. 9431 del 2023:
per l”annullamento
previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:
– della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n.
284334 del 30.05.2023, recante l’individuazione degli importi e delle scadenze per
il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di
proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto
“articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di
concessione per la raccolta del bingo di sala”;
quanto al ricorso n. 9470 del 2023:
per l”annullamento
previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:
– del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – direzione giochi
– ufficio bingo del 30.05.2023, con il quale è stato chiesto alla ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 124, della L. 29.12.2022 n. 197, il pagamento
del canone di «proroga tecnica» per l’esercizio delle concessioni per la raccolta del
gioco del «Bingo» per il biennio 2023-2024, maggiorato del 15% rispetto a quello
previsto dall’art. 1, 636, della L. 27.12.2013 n. 147;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Igor Nobile e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti i ricorsi in epigrafe, con i quali le società ricorrenti hanno impugnato le
determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recanti l’individuazione
degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai
concessionari del bingo per il periodo di proroga ex art. 1, comma 124, della Legge
29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto “articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022
– proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala”, ed i
relativi atti presupposti, relativamente alle annualità 2023 e 2024;
Viste le ordinanze nn.4224/2023 (ricorso r.g. 9281/2023), 4235/2023 (ricorso r.g.
9288/2023), 4238/2023 (ricorso r.g. 9325/2023), 4223/2023 (ricorso r.g.
9428/2023), 4229/2023 (ricorso r.g. 9431/2023), 4797/2023 (ricorso r.g.
9470/2023), con le quali questo Tribunale ha accolto le domande cautelari, ai sensi,
nei termini e per gli effetti di cui in motivazione, allo scopo disponendo che “le
società ricorrenti siano tenute a versare il canone concessorio nella ridotta misura di
euro 2.800,00 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura
dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione (euro 7.500,00 mensili
oltre l’ulteriore maggiorazione ex art. 1, comma 124, lett. a), L.n.197/2022, ossia
euro € 8.625,00 mensili), le società ricorrenti procedano – a garanzia degli interessi
patrimoniali dell’Amministrazione – all’espletamento dei seguenti adempimenti: (a) verifica della piena idoneità delle garanzie fideiussorie attualmente esistenti a
coprire anche i debiti derivanti dalla nota ora impugnata in relazione ai due
pagamenti dovuti nell’anno 2023 (con scadenza rispettivamente in data 15 luglio e
1° ottobre); (b) in caso di esito negativo della suddetta verifica, integrazione entro il
termine del 30 settembre 2023 della garanzia fideiussoria esistente (o – in caso di
totale carenza di detta garanzia fideiussoria – rilascio della stessa) con fideiussione
bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione eventualmente già prestata)
proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per l’anno
2023, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia entro il suddetto
termine comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura
cautelare”;
Ritenuti sussistenti i presupposti per disporre, ai sensi dell’art.70 cpa, la riunione
dei ricorsi in epigrafe, ai soli fini dell’adozione del presente provvedimento;
Considerato che:
– il Consiglio di Stato, nel sollevare innanzi alla Corte di giustizia alcune questioni
pregiudiziali di compatibilità euro-unitaria delle disposizioni nazionali che hanno
rideterminato l’importo del canone mensile durante il periodo della c.d. proroga
tecnica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza 21 novembre 2022, nn. 10264,
10263, 10261; Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1071 ), “dubita”, tra l’altro,
“che sia compatibile con l’illustrato quadro normativo europeo di riferimento
l’attuale mancanza (sul piano amministrativo), nell’ordinamento italiano, per effetto
dell’interpretazione che l’Amministrazione fa di norme interne di rango legislativo
primario, di un rimedio giuridico che riconosca all’Amministrazione medesima, il
potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento
amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con
o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione(a seconda che si ritenga o
meno “modifica sostanziale” la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale), nei
casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di
rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per
eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio”;
– le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato assumono rilevanza
anche nella presente controversia, posto che la normativa sopravvenuta (art. 1,
comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197) si pone in linea di sostanziale
continuità con le norme precedenti, avendo disposto, inter alias, la proroga ulteriore
delle concessioni in essere nonché un ulteriore incremento del canone concessorio;
– l’esame delle censure di parte ricorrente richiedono la preventiva definizione delle
questioni pregiudiziali sollevate innanzi alla Corte di giustizia;
Ritenuto che:
– la controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione dei
dubbi di compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale, delineati nelle
ordinanze del Consiglio di Stato, dubbi che il Collegio condivide;
– la giurisprudenza ha, da tempo, ammesso che, laddove il giudice si trovi a
decidere una questione la quale richieda, in punto di diritto, la preventiva
definizione di una questione pregiudiziale che risulta pendente innanzi al giudice
competente, può, in luogo della (ennesima) rimessione della questione, disporre la
sospensione c.d. impropria in senso lato del giudizio (in quanto altro giudice ha
sollevato analoga questione pregiudiziale) in conformità ai principi di economia dei
mezzi processuali e di ragionevole durata del processo (cfr. Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 15 ottobre 2014, n. 28 e Consiglio di Stato, Sez. III,
29.11.2019, n. 8204);
– per le ragioni su esposte, è opportuno disporre la sospensione c.d. impropria in
senso lato dell’odierno giudizio in attesa che si definisca la questione di
pregiudiziale attualmente pendente innanzi alla Corte di giustizia sollevata da altro
giudice in relazione a disposizioni di analogo tenore poste a fondamento delle
decisioni amministrative impugnate nelle cause in esame;
Ritenuto altresì:

– che è onere delle parti richiedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 1,
c.p.a., la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine di
legge applicabile nella fattispecie, stabilendone la decorrenza dalla data di
pubblicazione del provvedimento della Corte di giustizia che definisce il giudizio,
anziché dalla “comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della
sospensione” in quanto tale ultimo meccanismo, rimesso alla volontà delle parti,
“non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo
suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo” (cfr., Adunanza
Plenaria n. 28/2014 cit.);
– trova comunque applicazione la disciplina di recente introdotta dal legislatore al
comma 3-bis dell’art. 80 c.p.a. [come modificato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 4,
del d.l. n. 80/2021, conv. con mod. dalla legge n. 113/2021] secondo cui “in tutti i
casi di sospensione e interruzione del giudizio il Presidente può disporre istruttoria
per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è
fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni”;
Riservata la soluzione di ogni questione componente il thema decidendum dei
presenti giudizi;
Ritenuto inoltre, in applicazione del principio di continuità della tutela cautelare,
siccome già disposta con le summenzionate ordinanze, di stabilire la proroga delle
misure accordate anche per l’annualità 2024, a condizione che le società abbiano
adempiuto tempestivamente alle previsioni dell’ordinanza cautelare di riferimento
per l’annualità 2023 circa l’adeguatezza della garanzie fideiussoria per i pagamenti
da effettuarsi in tale anno, per l’effetto disponendo che le società ricorrenti siano
tenute, anche per l’anno 2024, a versare il canone concessorio nella ridotta misura
di euro 2.800,00 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura
dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione (euro 7.500,00 mensili
oltre l’ulteriore maggiorazione ex art. 1, comma 124, lett. a), L.n.197/2022, ossia
euro € 8.625,00 mensili), le società ricorrenti procedano – a garanzia degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione – all’espletamento dei seguenti adempimenti: (a)
verifica della piena idoneità delle garanzie fideiussorie attualmente esistenti a
coprire anche i debiti derivanti dalle note ora impugnate in relazione ai pagamenti
dovuti per l’anno 2024 alle previste scadenze del 15.1.2024 e del 1.6.2024; (b) in
caso di esito negativo della suddetta verifica, integrazione entro il termine del 20
dicembre 2023 della garanzia fideiussoria esistente con fideiussione bancaria o
assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione eventualmente già prestata)
proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per l’anno
2024, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia entro il suddetto
termine comporterà l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), previa
riunione dei ricorsi, ex art.70 cpa, ai soli fini dell’adozione del presente
provvedimento, sospende il processo, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria di Sezione per la comunicazione della presente ordinanza
alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con
l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Igor Nobile, Referendario, Estensore