La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione conferma la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’imprenditore barese al centro dell’operazione Gaming Machine condotta dalla Guardia di Finanza lo scorso gennaio. L’operazione ha portato all’arresto di 27 persone e al sequestro di beni per 7,5 milioni di euro. Secondo gli inquirenti l’imprenditore – attivo nell’istallazione delle slot – aveva stretto con alcuni clan locali per assumere il controllo esclusivo del mercato. La Cassazione evidenzia che l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare “ha reiteratamente evidenziato i collegamenti – dell’imprenditore – con gli ambienti della criminalità organizzata barese e sottolineato come le sale giochi operassero quali luoghi di investimento dei capitali illeciti così giustificando anche il riconoscimento della contestata aggravante” del metodo mafioso. Tra le varie accuse di cui l’imprenditore deve rispondere c’è anche quella di riciclaggio, secondo gli inquirenti infatti l’uomo acquistava i ticket vincenti dai giocatori per poi far sembrare che dei capitali illeciti fossero il frutto di vincite. Una serie di elementi – conversazioni intercettate, dichiarazioni di altri indagati e dello stesso imprenditore, valutazione di molteplici contestazioni amministrative di violazione della specifica normativa antiriciclaggio – seco dno la Cassazione, confermano “la gravità indiziaria. Anche perché le dichiarazioni dell’imprenditore “circa i notevoli capitali investiti nelle sale giochi e le attività ripetute di sostituzione dei ticket vincenti dei giocatori con somme di denaro contante certamente paiono logicamente interpretate”. L’uomo aveva provato a fornire una ricostruzione differente che tuttavia “non è capace di elidere il fatto che i gestori delle sale giochi possedessero elevate quantità di contante, scambiate con i ticket vincenti, e che ripetutamente furono oggetto di contestazioni di operazioni sospette da parte degli organi amministrativi di vigilanza, tutti fatti che paiono proprio prodromici attività di riciclaggio”. lp/AGIMEG