Aumento della tassazione per le scommesse online e in agenzia, le scommesse virtuali, per il poker a torneo, cash e per i casinò online. Diminuisce invece la tassazione per le scommesse ippiche. E’ quanto prevede l’emendamento presentato dal Governo alla Legge di Bilancio.
Questa nuova tassa potrebbe la gara per le nuove concessioni per il gioco online. Per gli operatori ancora indecisi se partecipare al bando o per quelli che stanno valutando di unirsi per l’acquisto della nuova licenza, la nuova tassa potrebbe essere il colpo di grazia per la rinuncia a far parte del mercato del gioco online.
Ecco il testo integrale dell’emendamento:
Conseguentemente, all ‘articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2025, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 10 gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
sb/AGIMEG