Le newslot istallate in un locale superano i limiti numerici quantitativi stabiliti fino a quando “una successiva informazione non dichiari la sopravvenienza di un nuovo stato e/o una nuova ubicazione”. E’ quanto precisano i Monopoli di Stato in una nota inviata alle proprie Direzioni Territoriali e alla Sogei, in cui si spiega che l’eccedenza degli apparecchi può essere rilevata anche attraverso il sistema centrale di controllo. Il semplice blocco delle macchine “non esclude di per sé la violazione del concessionario né l’obbligo di procedere alla effettiva rimozione, in quanto non è di per sé assimilabile alla rimozione degli apparecchi”. Secondo quanto prevede il comma 3 dell’art. 1 del D.D. 27/07/2013, “ai fini della determinazione degli stati e delle ubicazioni come sopra descritti, si fa riferimento alle informazioni correttamente trasmesse dai concessionari di rete e validamente acquisite in banca dati di AAMS”. Di conseguenza, puntualizzano i Monopoli “l’assenza di cambio di stato o di ubicazione, pur in presenza di blocco, non può escludere la contestazione”. Diverso tuttavia il caso del concessionario che non sia anche gestore, dal momento che “non dispone di poteri coercitivi di natura esecutiva né di mandato ad eseguire la materiale rimozione degli apparecchi all’interno degli esercizi interessati”. In tale caso “è da escludersi l’elemento soggettivo della colpevolezza in capo a quel concessionario qualora abbia attivato la procedura di blocco dell’apparecchio di gioco, entro le 72 ore dalla ricezione del messaggio telematico” che comunica l’eccedenza. “L’attivazione della procedura di blocco è condizione necessaria ma non sufficiente perché possa escludersi la sussistenza dell’elemento soggettivo: è altresì necessario che, entro il decimo giorno dalla ricezione del messaggio telematico, vi sia l’effettiva rimozione dell’apparecchio eccedente o di altro apparecchio collegato alla rete del medesimo concessionario destinatario dell’originario messaggio di eccedenza ovvero ancora la rimozione di altro apparecchio presente nell’esercizio collegato alla rete di altro concessionario, in base a specifico accordo tra i concessionari interessati”. La nota può essere letta al seguente link. lp/AGIMEG