Misure economiche e fiscali: dal M5S due emendamenti sul gioco. Escluse dal credito di imposta per investimenti pubblicitari le imprese che promuovono il gioco

La Commissione Bilancio al Senato, martedì 29 ottobre, ha avviato, con la relazione del Presidente Calandrini, l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali e fissato alle 10 del 6 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti. Il ddl è atteso in Aula dal 26 novembre.

Tra gli emendamenti presentati al testo due, entrambi del Movimento Cinque Stelle, riguardano il settore del gioco. Il primo esclude dal credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche le imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco. L’altro, “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali”, prevede che i prestatori di gioco “devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa”.

7.14

Croatti, Turco, Barbara Floridia, Pirro, Lorefice

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 4 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d’azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d’azzardo, l’impresa beneficiaria decade dal diritto all’utilizzo del credito di imposta.”.»

8.0.47

Turco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

cdn/AGIMEG