La Commissione Bilancio al Senato prosegue l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. E’ scaduto lo scorso 6 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti. Il ddl è atteso in Aula nella settimana dal 26 novembre.
Risultano improponibili tutti le proposte emendative, presentate al testo, che riguardavano il settore del gioco. In particolare si tratta di due emendamenti del M5S: uno escludeva dal credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche le imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco; l’altro, “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali”, prevedeva che i prestatori di gioco “devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa”. Il senatore Lotito (FI-BP-PPE), invece, aveva presentato una proposta emendativa al testo per chiedere la modifica del divieto di pubblicità indiretta del gioco con vincita in denaro previsto nel decreto Dignità.
Ecco i testi degli emendamenti:
7.14
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Pirro, Lorefice
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 4 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
“6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d’azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d’azzardo, l’impresa beneficiaria decade dal diritto all’utilizzo del credito di imposta.”.»
8.0.47
Turco
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.
2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».
6.0.17
Lotito
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: “, anche indiretta”, sono soppresse.»
cdn/AGIMEG