Minimi garantiti, Aams prende tempo sui riconteggi, e il Tar Lazio manda in decisione i ricorsi originari

Il Tar Lazio manda in decisione il ricorso intentato da un’agenzia di scommesse ippiche, il Bagatto Sas di Cortona, Arezzo, contro la richiesta dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2011. Il ricorso è stato riassunto in seguito alla pronuncia del novembre scorso della Corte Costituzionale che ha decretato la parziale illegittimità dell’art. 10, comma 5, lettera b) del decreto Semplificazioni, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44. La norma prevedeva che in via transattiva, per risolvere l’annosa questione dei minimi (ovvero il prelievo minimo che le agenzie erano chiamate a versare, indipendentemente dalla raccolta effettuate, minimi che nel corso degli anni hanno raggiunto un valore di circa 100 milioni di euro) , venisse riconosciuto  in favore delle agenzie di scommesse una riduzione sulla somma da pagare, stabilita in una misura fissa del 5%. Una norma che aveva stravolto la portata delle sentenze – emesse dallo stesso Tar Lazio a partire dal 2009 – che dichiaravano i minimi inesigibili fino a quando i Ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura non avessero adottato delle misure di salvaguardia per indennizzare le agenzie di scommesse per l’aumento della concorrenza. Nella sentenza dello scorso novembre la Consulta scriveva che “Esiste, infatti, una evidente rottura della consequenzialità logica fra la pretesa di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari e la fissazione del tetto in modo apodittico, prescindendo cioè da quell’attenta e ponderata valutazione delle mutate circostanze di fatto (i pacifici minori introiti conseguenti all’evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche), che costituiva la premessa indispensabile della determinazione delle modalità di salvaguardia e che rimane non meno indispensabile per l’applicazione del nuovo meccanismo di riequilibrio”. Secondo quanto emerso nell’udienza di oggi di fronte alla Seconda Sezione del Tar, i Monopoli non hanno provveduto a riconteggiare i minimi – in pratica la sentenza della Consulta impone ai Monopoli di rivalutare la posizione di ogni singola agenzia e di fissare caso per caso l’importo del minimo da versare – l’agenzia quindi chiede al Tar l’annullamento del conteggio originario, per poi spingere Piazza Mastai a esaminare in concreto il proprio caso. La sentenza è attesa nel giro di due mesi. gr/AGIMEG