Maxipenali newslot, Hbg srl non versa la sanatoria, proseguirà con il giudizio d’appello

Hbg non  ha versato il condono sulle maxipenali delle newslot. Lo comunica la stessa compagnia in una nota, ricordando che nella richiesta di sanatoria si era offerta di pagare il 10% della condanna originaria, mentre la Terza Sezione d’Appello della Corte dei Conti ha intimato il pagamento del 30%. In altre parole, in primo grado Hbg era stata condannata a pagare 200 milioni, con la richiesta di sanatoria ne aveva offerti 20, il giudice d’appello invece ne aveva chiesti 60. Una quantificazione che “che supera di due terzi la richiesta formulata da HBG S.r.l” e che secondo la compagnia “viola apertamente i principi di congruità e proporzionalità di ogni possibile reazione punitiva, nonché il diritto ad un processo equo”. A questo punto, la compagnia proseguirà con il giudizio d’appello. Di seguito il testo della nota:

 

“Ferma restando la convinzione circa la assoluta insussistenza di ogni responsabilità per danno erariale in capo alla HBG s.r.l. – la stessa non ha potuto accettare e, dunque, non ha  proceduto al pagamento della somma liquidata dalla Corte dei Conti con il decreto n.1/2014 del 3 febbraio 2014 a titolo di definizione agevolata, pari al 30% della abnorme quantificazione del danno contenuta nella sentenza di primo grado della Corte dei Conti Lazio, n. 214/2012. Ciò in quanto una siffatta quantificazione, che supera di due terzi la richiesta formulata da HBG S.r.l. (pari al 10%, in conformità  a quanto previsto dall’art. 1, comma 231 della legge n. 266/2005, pure ritenuto applicabile dalla Corte dei Conti) viola apertamente i principi di congruità e proporzionalità di ogni possibile reazione punitiva, nonché il diritto ad un processo equo: principi vigenti sia nell’ordinamento interno, che in quello comunitario, laddove tra l’altro è pure in vigore il principio generale per cui qualunque somma dovuta a titolo di sanzione nei confronti di un qualunque potere pubblico non può superare il tetto del 10% del fatturato dell’impresa debitrice della somma stessa”. rg/AGIMEG