“La corruzione nello Sport” è il titolo del focus elaborato dal Servizio analisi criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale.
Il documento dà conto di una serie di iniziative, nazionali e internazionali, volte a contrastare il fenomeno. Il rapporto mette in luce come le organizzazioni criminali, anche estere, riescano a infiltrarsi nel settore sportivo attraverso una varietà di condotte illecite.
“I gruppi criminali, quando riescono a penetrare l’ambiente in parola, diversificano i
propri interessi illeciti attraverso il match-fixing (ovvero la manipolazione delle
competizioni), le scommesse illegali e ancora più pervasivamente con l’aggiudicazione di
appalti relativi ad eventi sportivi o alla gestione di impianti”, si legge.
La Carta Europea dello Sport, all’articolo 1, invita i governi a promuovere lo sport come un importante fattore per lo sviluppo umano, con l’obiettivo di proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di tutti i partecipanti.
L’Italia si è dimostrata all’avanguardia nella prevenzione della corruzione sportiva attraverso la creazione dell’Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS).
Presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale, l’UISS include rappresentanti delle Forze di polizia, delle istituzioni e del mondo dello sport.
Tra le iniziative adottate negli anni vi sono la formazione specifica per le Forze di polizia e la promozione di valori fondamentali come rispetto, legalità, correttezza, integrità e fair play.
In parallelo all’UISS opera il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS) che, coordinato dal Direttore del Servizio Analisi Criminale e composto da rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione Investigativa Antimafia, ha il compito di contrastare i tentativi di infiltrazione criminale nello sport.
Durante le stagioni 2021-2024, il GISS ha ricevuto 33 segnalazioni relative a eventi sportivi, di cui 16 all’estero:
• 21 segnalazioni per il Calcio (6 all’estero);
• 6 per il Tennis (tutti all’estero);
• 3 per il Tennis da tavolo (tutti all’estero);
• 3 per la Pallavolo (1 all’estero).
“La Polizia di Stato ha creato una struttura centrale e delle unità specializzate
nell’ambito delle Squadre Mobili delle Questure (Polizia dei giochi e delle scommesse)”.
Le indagini condotte in collaborazione con l’Interpol Match Fixing Task Force hanno rivelato nuovi modus operandi nella manipolazione delle competizioni sportive, evidenziando un rischio significativo anche per i campionati minori e dilettantistici.
Nel focus si registra un aumento delle attività illegali in rete, con un uso sofisticato di strumenti tecnologici per i pagamenti elettronici e il furto di identità per l’apertura di conti di gioco online. Inoltre, vengono utilizzati programmi specifici per eludere i sistemi di monitoraggio delle scommesse automatiche.
Oltre alle normative anticorruzione e alle disposizioni contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di capitali illeciti, un ruolo cruciale nella prevenzione della corruzione sportiva è svolto dal “soft law” rappresentato dalle linee guida e dai codici etici, strumenti fondamentali per rafforzare la legalità nel settore sportivo.
Le autorità italiane continuano a impegnarsi per mantenere alto il livello di integrità e trasparenza nello sport, proteggendo così un settore che rappresenta non solo un’importante attività economica ma anche un valore sociale e culturale fondamentale.
“Uno dei capisaldi della lotta alla corruzione nello sport è rappresentato dalla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive”, meglio nota come Convenzione di Macolin, siglata a Magglingen il 18 settembre 2014 con lo scopo di proteggere l’integrità e l’etica dello sport in conformità al principio della sua autonomia. Ratificata dall’Italia con Legge 3 maggio 2019, n.39, ha come principali obiettivi il “prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni, nazionali o transnazionali, delle competizioni sportive nazionali o internazionali” nonché il “promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive””, sottolinea.
“Le linee guida che disciplinano lo scambio delle informazioni tra i componenti dell’Unità informativa Scommesse Sportive ed il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive stabiliscono quanto segue: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede, sulla base dei flussi di scommesse raccolte dai concessionari, all’elaborazione e all’analisi dei dati per l’individuazione di possibili scommesse anomale su avvenimenti sportivi ed ippici13. I criteri adottati per la definizione della scommessa anomala, con riferimento ad un evento sportivo ed ippico, sono individuati da alcuni indici di anomalia1; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pertanto, quando rileva un flusso anomalo di scommesse informa la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Gruppo investigativo scommesse sportive (GISS), l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (ONMS) e, in base all’ambito sportivo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) o, in caso di segnalazioni riguardanti l’Ippica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Gruppo investigativo scommesse sportive (GISS), ricevuta la segnalazione di scommessa anomala, dispone i necessari approfondimenti interessando, secondo criteri di rotazione, le Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) e, per conoscenza, la Direzione Investigativa Antimafia e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale; la Forza di polizia che svolge gli approfondimenti sulla segnalazione di scommessa anomala riceve dal GISS anche gli esiti degli accertamenti svolti dal CONI, dalla FIGC/Procura Federale e dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le eventuali notizie trasmesse dall’ONMS; il Gruppo investigativo scommesse sportive (GISS), con riguardo esclusivamente ad informazioni ostensibili relative all’attività di Polizia giudiziaria, informa periodicamente l’Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS)”, aggiunge.
“In tempi più recenti, le inchieste “Calcio scommesse o Totonero” (1980), “Calciopoli” (2006), “Last bet” (2011), “Dirty Soccer” e “I treni del gol” (2015) e l’ultima indagine del 2023, che ha coinvolto alcuni sportivi, confermano che il settore è molto sensibile. Il grande volume di scommesse relative ad eventi sportivi espone talvolta atleti, dirigenti e addetti ai lavori alle lusinghe di facili guadagni. L’opportunità di reimpiego e/o riciclaggio di proventi illeciti nel comparto viene capitalizzata dalla criminalità organizzata che, oltre a condizionare, anche attraverso prestanome, la gestione di sale e punti di raccolta inseriti nel circuito legale, si è dotata di strutture parallele per esercitare direttamente l’offerta illegale. In particolare, le organizzazioni criminali sono interessate alla gestione delle scommesse sportive e del gioco on line attraverso siti internet non autorizzati, riconducibili a società di diritto estero ricadenti nella loro sfera d’influenza. Al riguardo, si registra il ricorso a figure dotate di particolari competenze professionali per la realizzazione e la gestione di siti creati ad arte per aggirare le prescrizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la localizzazione dei server in Paesi offshore o a fiscalità privilegiata. Un’altra pratica deviante nel mondo dello sport è costituita dal Doping che, oltre ad essere un fenomeno che intacca negativamente l’etica sportiva, costituisce un vero e proprio problema per la salute di chi vi si sottopone. Ferma l’applicabilità della disciplina anticorruzione propria delle transazioni economiche internazionali, delle disposizioni di contrasto alla criminalità organizzata ed al riciclaggio dei capitali illeciti – oltre che di quelle di seguito richiamate – un ruolo significativo sul piano della prevenzione può essere riconosciuto al c.d. soft law, rappresentato dalle linee guida e dai codici etici per anticipare la soglia di tutela della legalità nello sport”, continua.
“In Italia, la prima vicenda rilevante di illegalità si registra nel 1980 con il caso del “Calcioscommesse o Totonero”: nella stagione 1979-1980, dirigenti, giocatori ed alcune società furono coinvolti in una serie di scommesse illegali. La Giustizia Sportiva adottò al riguardo pesanti provvedimenti ma penalmente tutti gli indagati furono assolti. Peraltro, in quel momento le fattispecie di reato alle quali ricondurre le condotte illecite erano quelle della truffa (art. 640 c.p.) e dell’associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Con la Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 è stato introdotto il reato di “Frode in competizioni sportive”. Nel 2011, il calcio italiano è stato interessato da un nuovo scandalo che ha coinvolto giocatori, dirigenti e società professionistiche. Nell’ambito dell’inchiesta “Last bet” sono stati contestati agli indagati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ed alla frode in competizioni sportive. Anche in questo caso diversi sono stati i provvedimenti adottati dalla Giustizia sportiva. Con l’art.1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 22 agosto 2014, n.119, convertito dalla legge 17 ottobre 2014, n.146, il legislatore, accogliendo una proposta formulata dall’Unità Informativa Scommesse Sportive, ha ritenuto necessario modificare l’impianto sanzionatorio previsto dall’art.1 della legge 13 dicembre 1989, n.401 per il reato di frode in competizioni sportive. La modifica ha innalzato la pena della reclusione da un minimo di due a un massimo di sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 ( i limiti precedenti erano la reclusione da un mese a un anno e la multa da 258 a 1.032 euro) Nelle ipotesi aggravate è stato previsto l’aumento della pena fino alla metà e la multa da 10.000 a 100.000 euro”, sottolinea.
“In Italia, il gioco on line che prevede puntate e vincite in denaro è consentito su piattaforme autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I siti autorizzati recano solitamente il logo della predetta Agenzia. Con riguardo alla distribuzione on line dei giochi con vincite in denaro, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede all’inibizione dei siti web privi delle autorizzazioni previste. Il gioco effettuato su portali non autorizzati costituisce un reato ed espone a rischi, quali furti di identità o frodi informatiche. In rete (anche nel dark web) sono attive diverse piattaforme illegali che offrono agli scommettitori quote più alte, molteplici opzioni differenti nonché maggiorazioni sulle vincite con percentuali più alte rispetto a quelle legali. I siti illegali, inoltre, non impongono un tetto massimo sulle scommesse e sulle vincite e garantiscono l’anonimato degli scommettitori; ciò può talvolta indurre a giocare soggetti che, ai sensi dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva italiana, non potrebbero farlo (è vietata la scommessa sulla disciplina sportiva praticata dall’atleta tesserato). Le piattaforme illegali differiscono da quelle legali anche per la diversità del dominio, spesso creato per indurre gli scommettitori a ritenere affidabile il link al quale si sta per accedere”, aggiunge. cdn/AGIMEG