“L’attuale disciplina sul gioco si potrebbe definire a macchia di leopardo, con forti differenze tra regione e regione e anche all’interno della stessa regione, essendo possibili scelte differenti da parte di comuni limitrofi. Questa proposta di legge si pone l’obiettivo di stabilire una disciplina uniforme, con misure volte a ridurre l’offerta complessiva del gioco, prevedendo una più idonea collocazione delle sale da gioco nel territorio, stabilendo limitazioni temporali all’esercizio del gioco e definendo in modo chiaro le competenze dei comuni in materia, ferma restando l’autonomia del comune di adottare provvedimenti più stringenti in base alle esigenze del territorio”. Questo l’obiettivo della proposta di legge “Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all’apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito” del senatore M5S Matteo Mantero. Il testo propone di vietare la collocazione degli apparecchi da gioco “in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante” o da compro oro. “I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche”. “I sindaci – prosegue il testo -, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all’esercizio delle sale da gioco autorizzate e dell’orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro”. cdn/AGIMEG