Il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, respinge il ricorso intentato da una tabaccheria e ricevitoria del Lotto per ottenere il consenso al trasferimento. Il Collegio evidenzia che a fronte “dell’interesse azionato da parte ricorrente”, sussiste anche “una situazione di controinteresse dei titolari delle rivendite più vicine, in quanto direttamente interessati quantomeno al corretto calcolo e al rispetto di tali distanze”. Questa situazione di controinteresse riguarda anche il “rispetto del parametro basato sul rapporto rivendita/abitanti della zona”. Oltretutto, il giudice amministrativo evidenzia anche che il ricorso non è stato notificato a nessuna altra rivendita controinteressata, e “deve essere dichiarato pertanto inammissibile”. lp/AGIMEG