Lotto, Tar Lazio: “Il ritardo dei versamenti dei proventi comporta la revoca della concessione”

Il gestore di una ricevitoria del Lotto ha fatto ricorso al Tar del Lazio per contestare il provvedimento di revoca della concessione posto in atto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a causa di ritardi nei versamenti dei proventi. La Seconda Sezione del Tar del Lazio ha evidenziato come “l’inosservanza di questo secondo termine [quello di 5 giorni dalla diffida] sia stata qualificata come grave, avuto riguardo all’interesse del creditore, tanto da riconnettervi espressamente la conseguenza della cessazione del rapporto. Il disciplinare ha cioè previsto un particolare meccanismo, in forza del quale la violazione del secondo termine per il versamento delle somme – ossia quello di cinque giorni assegnato con la diffida – assume carattere determinante nell’economia del rapporto, conducendo a qualificare l’inadempimento del concessionario in termini di gravità per l’interesse del creditore pubblico”; il termine di pagamento entro 5 giorni dalla diffida ha quindi “una rilevanza determinante nell’economia del rapporto, tanto da comportare, in caso di infruttuoso decorso, la revoca della concessione. In conclusione, la revoca della concessione, secondo il meccanismo disegnato dall’art. 2 del disciplinare, prescinde dalla valutazione postuma della gravità dell’inadempimento, basandosi soltanto sul fatto oggettivo del mancato versamento oltre i termini stabiliti nella diffida di pagamento, ritenuto ex ante inadempimento così grave da fare venire meno l’affidabilità del concessionario incarico della gestione del denaro pubblico, recidendo così il fondamentale rapporto fiduciario che lo lega al concedente”. Con questa motivazione il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dell’esercente e confermato la legittimità del provvedimento di revoca della concessione da parte di ADM. ac/AGIMEG