Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di una ricevitoria della provincia di Bergamo, annullando il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la revoca della concessione per il gioco del Lotto, accompagnata dall’incameramento del deposito cauzionale.
Secondo quanto stabilito nella sentenza, emessa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del Codice del processo amministrativo, il provvedimento risulta illegittimo per difetto di istruttoria. L’Amministrazione aveva infatti proceduto alla revoca sulla base di sette versamenti tardivi, attribuendo rilevanza a quattro ritardi superiori a tre giorni lavorativi e di importo pari o superiore alla media settimanale, come previsto dalla normativa interna.
Il Collegio ha però rilevato che il calcolo dell’Agenzia non teneva conto dell’esclusione dei sabati e delle domeniche dal computo, il che riduceva i ritardi effettivi rilevanti a due, un numero insufficiente a giustificare la revoca secondo le stesse regole richiamate nel provvedimento impugnato. Alla luce di ciò, i giudici hanno accolto il ricorso, disponendo l’annullamento dell’atto. ac/AGIMEG