Solamente l’abitualità della violazione fa scattare la revoca della concessione del Lotto. Con questa motivazione il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso della titolare di una ricevitoria del Lotto di Lecce contro il provvedimento emesso dall’Ufficio Regionale dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, Sezione Operativa Territoriale di Lecce, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui si revocava la Ricevitoria del Lotto e si disponeva l’incameramento parziale del deposito cauzionale. In particolare, le trasgressioni consisterebbero nel ritardo di alcuni versamenti, nella omissione di altri e nel mancato invio degli scontrini di 2 vincite. Tuttavia per i giudici “la discrezionalità dell’amministrazione nel disporre la revoca non appare ancorata a un criterio di proporzionalità della sanzione rispetto al generale contegno tenuto dalla destinataria del provvedimento gravato”. Nel biennio di attività alla ricorrente è stato infatti contestato “soltanto il mancato invio di n. 2 scontrini relativi a vincite prenotate per la settimana contabile dal 13 al 19 luglio 2016, tuttavia la ricorrente, a seguito della notifica della contestazione, ha provveduto a consegnare all’amministrazione gli scontrini mancanti in data 28 settembre 2016″. In particolare, per il Tar risulta fondata la censura relativa alla violazione dei parametri indicati nella circolare emanata dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli, laddove la circolare individua le due fattispecie al verificarsi delle quali si ravvisano le condizioni per la sussistenza dell’“abitualità” della violazione, presupposto che fa scattare la revoca della concessione”. Per questi motivi il Tar Lazio accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati. lp/AGIMEG