L’Agenzia delle Entrate, tramite un provvedimento firmato dal direttore Ruffini, ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
L’Agenzia delle entrate ha disposto che “il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.
“L’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possano partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. La disposizione prevede, inoltre, che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
L’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto modificando il citato articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini. La medesima disposizione ha, altresì, modificato il comma 544 dello stesso articolo 1 della legge n. 232 del 2016, stabilendo che “Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite”.
Dunque, “con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), l’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.
Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
L’articolo 8 del decreto-legge n. 176 del 2022, prevede, altresì, che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative dell’agevolazione in argomento, comprese le modalità per fruire del credito d’imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione stessa e per il rispetto del limite di spesa previsto”, conclude il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. ac/AGIMEG