Lockdown 2 Regione Lombardia, avv. Giacobbe ad Agimeg: “Attività di gioco vietate in un articolo e consentite in un altro. Evidente clamorosa discriminazione rispetto ad altre attività economiche”

Sulle sale da gioco “c’è un’evidente e clamorosa contraddittorietà nell’ordinanza appena emessa delle Regione Lombardia per gestire l’emergenza epidemiologica, ma anche una violazione del principio di proporzionalità”. E’ il commento che rilascia a Agimeg l’avv. Luca Giacobbe, legale esperti di gaming, riferendosi agli articoli 1.2 e 1.4 dell’ordinanza: uno sospende l’attività delle sale da gioco, l’altro invece le consente a determinate condizioni.
L’art. 1.2 infatti impone di sospendere “le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo” e “il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati” istallati in bar, tabaccherie etc., l’1.4 invece consente di svolgere una serie di attività economiche “nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede” riportate in un allegato. L’elenco delle attività è abbastanza nutrito, ci sono le palestre, gli stabilimenti balneari, le aree giochi per bambini, le discoteche, e anche le “Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse”.
“È presumibile che la ratio legis (se così può definirsi visto l’errore clamoroso di redazione del testo) è che la Regione intenda sospendere le attività delle sale giochi scommesse e bingo” osserva ancora Giacobbe. Ma in questo caso “Si crea una clamorosa discriminazione rispetto ad altre attività economiche. Il tutto senza che sia stata effettuata una compiuta istruttoria per dimostrare che, ai fini della diffusione del contagio, le sale da gioco rappresentino un rischio maggiore rispetto alle palestre o ai ristoranti”. cdn/AGIMEG