Libro Blu 2019: “Tassazione giochi in Italia non uniforme per tutte le diverse tipologie”. Ecco i prelievi per singolo gioco nel 2019

La tassazione del gioco in Italia non è uniforme per le diverse tipologie di gioco. Per alcuni giochi è prevista l’applicazione di imposte (Apparecchi, Scommesse, Gioco On line), per altri l’imposizione di un prelievo, o la destinazione a favore dell’Erario di un utile residuale, di natura extratributaria (“utile erariale”).

Per quanto riguarda le diverse forme di tassazione, per i giochi in “monoconcessione” (Lotto, Lotterie, Enalotto) si applica un modello ad utile o prelievo erariale: in questo caso l’introito per lo Stato è costituito dall’ammontare della raccolta, detratti gli “aggi” per i concessionari e i rivenditori e le vincite. Ciò che resta (appunto l’utile) viene destinato all’Erario. L’aliquota della ritenuta sulle vincite conseguite al gioco del Lotto e al Millionday è pari all’8 per cento; quella relativa alle vincite conseguite al 10&Lotto è stata aumentata dall’8 per cento all’11 per cento a decorrere dal 1° Luglio 2019. Per quanto riguarda il SuperEnalotto, il Gratta&Vinci e le VLT Video Lottery) è applicato un diritto del 12 per cento sulla parte della vincita eccedente i 500 euro.

Per i giochi in pluriconcessione (Scommesse, Bingo, Apparecchi, Gioco On line) invece, i
concessionari non hanno diritto ad “aggi” calcolati sul volume di gioco effettuato, eccetto che per i giochi sportivi e ippici a totalizzatore con esclusione dell’ippica d’agenzia. L’utile dei concessionari (comprensivo di quello della filiera) è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi (tra i quali si annoverano anche le vincite), con pieno rischio d’impresa a proprio carico. Lo Stato incassa un prelievo che, come detto, può essere commisurato al margine (differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte), ovvero alla “Raccolta”.
Nella Tabella che segue sono indicate le misure della tassazione e la percentuale minima di vincite che deve essere restituita ai giocatori (Pay Out). Quando la base imponibile è costituita dalle somme giocate, viene indicata l’incidenza effettiva della tassazione sul margine.

La tassazione sul settore degli apparecchi da intrattenimento, come prevista dal c.d. Decreto Dignità (DL 87/2018), è stata modificata dall’articolo 1, comma 1051 della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 Dicembre 2018, n. 145), che ha variato, a decorrere dal 1° Gennaio 2019, la misura del prelievo erariale unico di un aggiuntivo 1,35 per cento sugli apparecchi AWP, elevandola a 20,60 per cento e di un aggiuntivo 1,25 per cento sugli apparecchi VLT, elevandola a 7,50 per cento.
A far data dal 29 Gennaio 2019 e sino al 30 Aprile 2019, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge 28 Gennaio 2019, n. 4, la misura del prelievo erariale unico, limitatamente ai soli apparecchi AWP, è stata elevata al 21,25 per cento, mentre a decorrere dal 1° Maggio 2019 si è innalzata al 21,60 per cento in relazione agli apparecchi AWP e al 7,90 per cento in relazione agli apparecchi VLT. Il medesimo articolo 1, comma 1051 della citata Legge di bilancio 2019 ha, inoltre, fissato la riduzione della percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (c.d. pay-out) in misura non inferiore al 68 per cento per gli apparecchi AWP e all’84 per cento per gli apparecchi VLT.
La Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, ha anche modificato, in rialzo, le aliquote di imposta unica per le scommesse sportive e virtuali. A partire dall’anno 2019, pertanto, su tali tipologie di gioco si applica:
• scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, aliquota del 20 per cento sul
margine, se la raccolta avviene su rete fisica (aliquota precedente 18 per cento)
• scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, aliquota del 24 per cento sul
margine, se la raccolta avviene a distanza (aliquota precedente 22 per cento)
• scommesse virtuali, aliquota del 22 per cento sul margine (aliquota precedente 20 per
cento)
Sempre la Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, ha introdotto importanti novità riguardo ai
concorsi pronostici sportivi. Si segnala, in particolare che dal 1° Luglio 2019 l’imposta unica e il diritto fisso gravante su tale tipologia di gioco sono soppressi. Di conseguenza, la nuova
ripartizione della posta di gioco prevede un incremento del montepremi destinato a vincita (dal 50 per cento è aumentato al 75 per cento) e l’introduzione di una percentuale pari al 12 per cento della posta di gioco destinata alla società Sport e salute Spa per attività di tipo sociale, sportivo e culturale.

es/AGIMEG