E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge sulle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. Entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.
L’articolo 2 interviene sulla pena per chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. In particolare, inasprisce la pena pecuniaria che dovrà essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro. “Si riporta il testo dell’articolo 544-quater del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.»”, si legge nel testo.
L’articolo 3 interviene sulla disciplina del divieto di combattimenti tra animali. In particolare la disposizione: inasprisce le pene per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, sostituendo l’attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro anni; estende la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro) a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti. “Si riporta il testo dell’articolo 544-quinquies del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali). – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.»”, aggiunge il testo. cdn/AGIMEG