Gioco, legge regione Calabria: eliminate le distanze per le attività esistenti ed altre novità per gli operatori

Entrerà in vigore in data 1 gennaio 2023 la legge approvata dal Consiglio Regionale della Calabria del 22.12.2022, che apporta modifiche all’art. 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 e che reca la disciplina relativa alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

La nuova disciplina – il cui iter di approvazione ha visto l’interessamento delle rappresentanze del terzo settore, dell’Anci Calabria, della Conferenza episcopale regionale e delle associazione del mondo del gioco, ed in particolare della Sapar – reca importanti modifiche alla norma precedente.

Prima importante novità: sono stati esclusi dall’ambito di applicazione della legge regionale tutti gli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 del Tulps, in precedenza sottoposti alle limitazioni distanziometriche e orarie con la sola esclusione degli apparecchi 7 C. Dal 1 gennaio le limitazioni riguarderanno solo gli apparecchi di cui al comma 6.

Altra importantissima modifica riguarda la norma transitoria che imponeva anche alle attività preesistenti di adeguarsi a rispetto delle distanze dai luoghi sensibili per gli apparecchi di cui al comma 6: la distanza è di 300 mt per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti e di 500 mt per i comuni con popolazione superiore. La nuova norma dichiara applicabili le distanze solo alle attività autorizzate dopo il 3 maggio 2018, salvando di fatto le autorizzazioni preesistenti alla approvazione della legge regionale precedente.

Altra importante novità riguarda gli orari di esercizio dei giochi. La norma precedente indicava l’orario di disattivazione degli apparecchi alle ore 20.00 per quelli installati nelle tabaccherie e alle 22.00 per ogni altro locale. La norma appena approvata impone la cessazione della raccolta di gioco sia per le sale che per i locali generalisti dalle 24.00 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 14.30. Si ribadisce che le novità normative entreranno in vigore il 1 gennaio 2023. lb/AGIMEG