Calabria, approvata la nuova legge sul gioco: esercizi chiusi da mezzanotte alle 9, multe fino a 1.500 euro ad apparecchio in caso di violazione

Sono state approvate, a maggioranza, oggi dal Consiglio regionale della Calabria le modifiche alla legge sul gioco pubblico: disposte le chiusure degli esercizi commerciali con apparecchi da gioco e delle sale scommesse da mezzanotte alle 9 del mattino, con multe previste da 500 a 1.500 euro ad apparecchio in caso di violazione.

La legge in questione propone nello specifico: “Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza)”.

Il testo entra in vigore il primo gennaio 2023.

La proposta è arrivata dallo stesso presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso (Lega Salvini): “Su questa legge sono state dette cose non vere, ma per scriverla abbiamo ascoltato tutte le parti in causa. Ne è scaturita una norma che è tra le più restrittive in Italia. Abbiamo ritenuto opportuno intervenire per disciplinare meglio la regolamentazione delle fasce orarie entro le quali consentire l’esercizio del gioco”, le sue parole.

“Molte altre regioni non hanno mai regolato alcun orario delle giocate, quindi come Calabria rappresentiamo un’eccezione positiva. E’ una norma giusta e chiara, non bisogna dare adito a strumentalizzazioni”, ha concluso Mancuso.

La consigliera Bruni Amalia (Misto) è intervenuta durante la discussione: “Sul distanziometro, alcune regioni hanno legiferato retroattivamente. Le nuove licenze non sono influenti, dunque la problematica è legata essenzialmente al pregresso”.

“Il gioco è regolamentato dallo Stato, il gioco d’azzardo patologico è un fenomeno grave ed in continua crescita anche a causa del gioco online che solitamente è concomitante con altre patologie. Lo Stato dovrebbe intervenire per affrontare la problematiche ed intercettare e supportare le persone a rischio dipendenza”, ha aggiunto il consigliere Comito Michele (Forza Italia).

“Il progetto di legge ha visto una lunga gestazione ed è teso a modificare una legge molto importante per la Calabria la 9/2018. Per come dichiarato anche dal consigliere Arturo Bova, il proibizionismo non produce effetti positivi, serve una buona regolamentazione”, ha detto il consigliere Gelardi Giuseppe (Lega Salvini).

Questo il testo della legge:

1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente osservano la chiusura dalle ore 24.00 alle ore 09.00. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole:”, commi 6 e 7″ sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6″;

c) ai commi 4, 5 e 8 le parole:”, commi 6 e 7″ sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6”;

d) Il comma 13 della l.r. n. 9/2018 è sostituito dal seguente: “13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018.”

e) il comma 14 è abrogato.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2023.

lb/AGIMEG