Legge di Stabilità: negli emendamenti payout vlt non inferiore all’ 81 per cento e prelievo fiscale sul margine al 48 per cento

Numerosi gli emendamenti alla legge di Stabilità 2015 presentati alla commissione Bilancio del Senato. Forti gli interventi all’articolo 3, che prevedono la tassazione dei Ctd e interventi su Preu e payout di slot e Vlt. E’ a firma del Senatore del Pd Raffaele Ranucci l’emendamento alla legge di Stabilità con il quale si interviene fortemente sul preu di slot e vlt, oltre ad una tassazione annuale per i punti di gioco distribuiti sul territorio, con il fine di stanziare fondi per contrastare la ludopatia.

“Al fine di contemperare l’esigenza di mantenimento ed incremento del gettito erariale con le esigenze di sicurezza e tutela dei minori e delle fasce sociali più deboli:

a) la percentuale destinata alle vincite ed il prelievo fiscale per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110 del Tulps, comma 6, b) sono così rideterminati: a decorrere dal 1° febbraio la percentuale destinata alle vincite fissata in misura non inferiore al 81 per cento ed il prelievo fiscale è elevato alla misura del 48 per cento, applicata ad una base imponibile costituita dalle somme giocate meno le vincite.
b) a decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituito il Contributo Obbligatorio per la Prevenzione e il Controllo del gioco. Contribuenti e soggetti passivi di imposta sono i punti vendita in cui si effettua la raccolta del gioco. Il contributo è versato direttamente dai punti vendita e la sua misura è determinata come segue:
per le scommesse sportive ed ippiche a quota fissa: 1.000 Euro all’anno per punto Qualora nel punto vendita sia presente più di un gioco tra quelli di relativi alle scommesse sportive ed ippiche a quota fissa, il contributo è dovuto una sola volta per la totalità di tali giochi ed è fissato nella misura di 1.200 Euro all’anno per punto vendita;
per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 a) del Tulps: 1.000 Euro all’anno per punto vendita;

per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 b) del Tulps e per il gioco del Bingo: 2.000 Euro all’anno per punto vendita. Qualora nel punto vendita siano presenti anche gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 a) del Tulps, il contributo è dovuto una sola volta per entrambi i giochi ed è fissato nella misura di 2.500 Euro all’anno;

per il Lotto, per le lotterie ad estrazione istantanea o differita, per i giochi numerici a totalizzatore: 500 Euro all’anno per punto vendita. Qualora nel punto di offerta sia presente più di un gioco tra Lotto, lotterie ad estrazione istantanea o differita e giochi numerici a totalizzatore, il Contributo è dovuto una sola volta per la totalità di tali giochi ed è fissato nella misura di 1.000 Euro all’anno per punto vendita.

c) II prelievo sulla quota delle vincite per i giochi di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2011, nonché per il gioco del Lotto, è elevato da 6 per cento a 8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, le entrate derivanti dal presente comma sono assegnate alle regioni in cui la raccolta di gioco viene effettuata al fine di finanziare il contrasto alla ludopatia e le attività di prevenzione e contrasto del gioco illegale;
d) il Ministro dell’economia e delle Finanze, con regolamento da emanare, su proposta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, disciplina il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lettera a) del Tulps nella direzione di una maggiore sicurezza e tutela dei minori e delle fasce sociali più deboli;
con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 1° aprile 2015, sono definiti ruoli e caratteristiche di qualità ed affidabilità dei soggetti che a qualunque titolo operano sulla filiera del gioco, nella direzione di un incremento della sicurezza e trasparenza della filiera;
le regioni e i comuni, nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, si astengono dall’introdurre o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale in materia di giochi pubblici, il cui ordinamento e la cui gestione sono riservati allo Stato.
Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono così ripartite:
gli importi derivanti dalla misura di cui al comma 21, lettera a), alle Regioni in cui la raccolta viene effettuata per finanziare le attività di formazione / informazione sul gioco e la cura delle dipendenze;
gli importi derivanti dalla misura di cui al comma 21, lettera b), ai Comuni in cui i punti vendita operano anche al fine di finanziare le attività di prevenzione e contrasto del gioco illegale;
il 50 per cento degli importi derivanti dalle misure di cui al comma 21, lettera c) al fondo per il contrasto alla ludopatia di cui al comma 1 dell’articolo 14;
il 50 per cento degli importi derivanti dalle misure di cui al comma 21, lettera c) al Ministero degli Interni per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale.” lp/AGIMEG